Ritardi nelle comunicazioni al pubblico: per Bpm sanzione da 15mila euro

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SANZIONE DA 15MILA EURO – La Consob ha disposto una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro nei confronti della Banca Popolare di Milano, responsabile di aver ritardato nel comunicare al pubblico il venir meno dell’intenzione di richiamare anticipatamente i titoli “BPM Capital Trust I 8.393% Non cumulative Perpetual Trust Preferred Securities“.

LA VICENDA
 – La vicenda ha preso le mosse a giugno del 2011, quando Bpm ha diffuso un comunicato stampa in cui, dopo aver annunciato che non avrebbe esercitato l’opzione di rimborso anticipato dei titoli sopra citati alla data del 2 luglio 2011, ha fatto sapere che, previo ottenimento delle autorizzazioni da parte della Banca d’Italia, avrebbe “dato corso al richiamo dei titoli alla prima data utile successiva al regolamento dell’aumento di capitale”, che sarebbe stato sottoposto all’approvazione dell’assemblea il 24/25 giugno 2011. Successivamente, su richiesta dellaConsobBpm ha diffuso un altro comunicato, datato 8 maggio 2012, in cui spiegava di aver deciso di non procedere più al richiamo dei titioli a causa del “radicale peggioramento del quadro macroeconomico e della necessità di preservare gli indicatori patrimoniali della banca ai cui fini i titoli stessi risultavano computabili”. In data 7 agosto 2012 Bpm ha poi spiegato alla Consob di non aver avuto i tempi tecnici per aggiornare il pubblico su questo aspetto prima dell’8 maggio, considerati la data di conclusione dell’aumento di capitale (16 dicembre 2011) e il termine minimo per il richiamo (30 giorni).

LE VIOLAZIONI – Condotte le opportune verifiche, la Consob ha contestato alla banca la violazione dell’art. 114, comma 1, del Tuf, secondo cui “Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate”. Nonostante le argomentazioni difensive presentate da Bpm, la Commissione ha ritenuto accertata la violazione e ha disposto con delibera 18711 la sanzione da pagare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

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