Segnalazioni a carattere consuntivo relative all’offerta di strumenti finanziari
Il difficile governo in banca uic

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Il presente provvedimento modifica le disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all’emissione e all’offerta di strumenti finanziari (di seguito le “Disposizioni”) adottate con provvedimento della Banca d’Italia del 25 agosto 2015 e che sono entrete in vigore il 1° ottobre scorso.

La maggior parte delle modifiche – riguardanti la decorrenza degli obblighi segnaletici e la tempistica degli stessi – sono limitate ai seguenti soggetti di cui alla lettera c) del paragrafo 2.1. delle Disposizioni:

i. soggetti che collocano in Italia gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti diversi da quelli indicati alla lettera b) del paragrafo 2.1. “Ambito di applicazione” delle Disposizioni;

ii. in assenza di soggetti collocatori di cui al punto i), l’offerente, nel caso di offerta al pubblico.

In particolare, con riferimento ai soggetti sopra indicati:

  • –  la tempistica di cui alla lettera a) del paragrafo 3. “Contenuto e modalità della segnalazione” è modificata come di seguito descritto:

    o idatidicuiallaSezione1“Informazionianagraficheall’emissione”,allaSezione2“Altre informazioni anagrafiche” e alla Sezione 3 “Strumenti finanziari strutturati” dell’Allegato A devono essere segnalati entro il ventesimo giorno successivo al deposito del prospetto presso l’autorità competente o – nel caso in cui il deposito non sia dovuto – entro il ventesimo giorno successivo alla data di regolamento o di emissione;

  • –  la decorrenza degli obblighi segnaletici è posticipata al 1° gennaio 2017; resta fermo che le informazioni relative agli strumenti finanziari collocati o offerti nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 dovranno essere segnalate entro il 20 gennaio 2017;
  • –  le informazioni relative all’ammontare dei rimborsi anticipati, così come le informazioni trimestrali periodiche successive al trimestre di chiusura del collocamento di covered warrants, certificates, ETC e ETN, non sono dovute.

    Infine, con riferimento a tutti i soggetti destinatari della disciplina, si precisa che la segnalazione dell’importo collocato o sottoscritto all’estero – di cui alla sezione 4 “Informazioni di carattere quantitativo” – è dovuta solo per gli emittenti residenti.

    Leggi le disposizioni in versione integrale

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