Solo con il sequestro liberatorio il debitore non subisce gli effetti della mora

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La Corte di Cassazione, sezione III Civile, con sentenza n. 19157/2014, depositata l’11/09/2014, ha stabilito che: “in tema di obbligazioni, qualora sia incerto il soggetto legittimato ad esigere la prestazione, vale ad escludere la mora debendi l’offerta di quanto dovuto a tutti coloro che pretendono l’adempimento, seguita dal sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. delle somme offerte. Il sequestro liberatorio infatti può essere disposto dal giudice solo su richiesta del debitore, nel caso in cui questo contesti il debito o abbia dubbi sulla individuazione del creditore e voglia cautelarsi in vista della decisione del giudice al fine di non subire gli effetti della mora debendi”.

La sentenza in esame interviene all’esito di un giudizio, promosso dal legittimo erede di una locatrice di un capannone industriale contro la società conduttrice, con il quale veniva richiesta la risoluzione del contratto e la condanna della società locataria al pagamento dei canoni arretrati nonché al risarcimento del danno.

Nella fattispecie concreta, accadeva che, alla morte della locatrice, la conduttrice si vedeva chiedere il pagamento dei canoni di locazione sia dal figlio della de cuius, sia da altri due soggetti che asserivano di essere eredi testamentari della signora. La società conduttrice, non sapendo chi pagare, sceglieva di versare le somme su un libretto al portatore intestato generalmente agli “eredi”, attendendo l’esito del giudizio di impugnazione del testamento instaurato dal figlio della de cuius. Tale giudizio si concludeva effettivamente con la dichiarazione di nullità del testamento e il figlio, a questo punto, agiva nei confronti della società conduttrice, contestando il mancato pagamento dei canoni.

La Cassazione, confermando le sentenze di merito e ribadendo un principio piuttosto pacifico in giurisprudenza, ha evidenziato che, in tema di obbligazioni, laddove non sia certo il soggetto legittimato ad esigere la prestazione, al fine di evitare la mora debendi, è necessario effettuare l’offerta di adempimento a tutti coloro che pretendono l’adempimento, seguita dal sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. delle somme offerte. Come noto, infatti, il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore stesso ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, tutte le volte in cui è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna o l’idoneità della cosa offerta.

Cosi facendo il debitore mette la sua prestazione a disposizione del creditore, evitando gli effetti della mora (tra cui, è bene ricordare, gli interessi e la rivalutazione monetaria), se il giudice ritiene poi dovuta la prestazione all’esito del giudizio.

Ebbene, nel caso concreto, la società conduttrice, versando il canone sul libretto al portatore, non s’era liberata dell’obbligazione del pagamento dei canoni, posto che si trattava di un libretto al portatore rimasto nel possesso della conduttrice stessa, non costituente offerta formale e non idoneo ad evitare la mora del debitore. Mora che poteva essere evitata, appunto, mediante il sequestro ex art. 687 c.p.c. e la nomina di un custode.

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