Si è risolto con una intesa transattiva il contenzioso tra Andrea Pignataro e l’Agenzia delle Entrate
Ad Andrea Pignataro l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la residenza all'estero.

Ad Andrea Pignataro l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la residenza all’estero.

“Non vi è stata alcuna evasione, ma una divergenza interpretativa ormai superata anche dal legislatore”, affermano i legali dello studio Facchini Rossi Michelutti.
    “In data 29 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna – ha formalizzato la conclusione dell’accertamento avviato nei confronti di Andrea Pignataro, fondatore e presidente del gruppo Ion, relativo ai periodi d’imposta compresi tra il 2013 e il 2023 – è scritto nella nota – L’intesa raggiunta ha consentito di evitare l’insorgere di un lungo e complesso contenzioso giudiziario.

L’accordo non implica alcun riconoscimento, né esplicito né implicito, di colpevolezza o evasione, bensì riflette una soluzione transattiva ispirata ai principi di buona fede e collaborazione istituzionale”.
    Il procedimento – spiega lo studio legale – prendeva le mosse da una verifica della Guardia di Finanza, che ipotizzava una residenza fiscale in Italia per il periodo 2013-2023, “nonostante il dott. Pignataro vivesse stabilmente prima a Londra e poi in Svizzera da oltre trent’anni con il centro degli interessi economici all’estero”. “Numerose pronunce della Corte di Cassazione e della giurisprudenza europea – è scritto nel comunicato – confermano la prevalenza degli interessi economici — e non familiari — nella determinazione del domicilio fiscale.
    La stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n. 20/2024, ha riconosciuto che la normativa previgente conteneva “obiettive incertezze interpretative”. L’Agenzia delle Entrate ha espresso apprezzamento per l’atteggiamento sempre collaborativo del contribuente e ha riconosciuto la complessità tecnica e giuridica delle contestazioni. La vicenda si chiude così senza contenzioso, in un clima di piena trasparenza e rispetto reciproco”. 
   

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