Sinistro stradale: nessuna responsabilità per la società di leasing

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Cass., 27 giugno 2014, n. 14635

Con la sentenza n. 14635 del 27 giugno 2014, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di leasing.

In particolare, con la pronuncia in commento, gli Ermellini hanno escluso la responsabilità solidale del proprietario/concedente con quella del locatario e del conducente, qualora il veicolo – oggetto della locazione finanziaria – venga coinvolto in un sinistro.

La sentenza, partendo dall’analisi in termini di diritto che aveva già caratterizzato il precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale, ne determina il superamento attraverso la reinterpretazione, costituzionalmente orientata, dell’art. 2054 co. 3 c.c.

Infatti, la Suprema Corte ha confermato che, per il disposto dell’art. 91 CdS (D. Lgs. n. 285 del 1992), in caso di danni provocati dalla circolazione di autoveicoli concessi in locazione finanziaria, il corresponsabile con il conducente ai sensi dell’art. 2054, comma 3, c.c. è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non il concedente-proprietario (ex multis Cass. Sent. nr. 947 del 2012; Cass. Sent. del 25/05/2004, n. 10034; Cass. n. 12192/1999).

Proseguendo nel solco testè tracciato, secondo gli Ermellini “si verte in materia di responsabilità per fatto altrui (del conducente cioè) e la ratio della responsabilità in solido con quest’ultimo si fonda sulla relazione qualificata tra il soggetto da ritenersi responsabile e la cosa, relazione che, in caso di locazione finanziaria, concerne l’utilizzatore e non anche il proprietario concedente, il quale non ha più il possesso del veicolo né la responsabilità giuridica e non è in grado di controllarne la circolazione”.

All’uopo, secondo la ricostruzione della Suprema Corte, non rileva – né potrebbe essere diversamente – che l’utilizzatore risulti moroso: l’onere di richiedere la restituzione del veicolo nonché di verificarne la copertura assicurativa costituisce “una scelta rimessa alla valutazione discrezionale dell’altro contraente (reictus concedente), non sindacabile da parte di terzi e neppure vi è alcuna norma giuridica che obblighi il proprietario – locatore di un autoveicolo, concesso in leasing, di verificare che l’utilizzatore provveda ad assicurare il mezzo, rispondendone in proprio in caso di mancata copertura assicurativa”.

In definitiva, la Suprema Corte sancisce l’impossibilità di considerare giuridicamente responsabile il proprietario/concedente di un veicolo in leasing in caso di danni derivanti da circolazione stradale: il litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., nell’azione diretta contro l’assicuratore, è esclusivamente l’utilizzatore e non il concedente, in deroga a quanto previsto in materia di locazione.

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