Transfer pricing: chiarimenti sulla documentazione idonea per il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza
Con la Circolare numero 15/E del 26 novembre 2021 l'Agenzia Entrate, a seguito dei contributi inviati dagli operatori nell'ambito della consultazione pubblica conclusa lo scorso 10 ottobre, fornisce chiarimenti in tema di transfer pricing, in particolare sulla documentazione idonea per il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate. 
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Con la Circolare numero 15/E del 26 novembre 2021 l’Agenzia Entrate, a seguito dei contributi inviati dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica conclusa lo scorso 10 ottobre, fornisce chiarimenti in tema di transfer pricing, in particolare sulla documentazione idonea per il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate. 

La Circolare esamina nel dettaglio: 

  • le finalità e la struttura della documentazione idonea relativamente ai contenuti dei documenti denominati Masterfile e Documentazione Nazionale. Illustra inoltre gli aspetti riguardanti la documentazione relativa alle stabili organizzazioni, quella ritenuta idonea per le piccole e medie imprese e la documentazione da predisporre qualora i contribuenti scelgano l’approccio semplificato per valorizzare un’operazione infragruppo consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto;
  • le forme, l’estensione e le condizioni di efficacia della documentazione idonea. Viene chiarito che il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • gli aspetti riguardanti la comunicazione del possesso della documentazione idonea. Tale comunicazione può essere effettuata anche con la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione, sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata; inoltre, ricorrendone le condizioni, il possesso della documentazione idonea può essere comunicato anche tardivamente avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.
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