Tutti i confini dei promotori

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I 54.469 promotori finanziari iscritti all’albo Consob possono cantare vittoria. Dopo la lunga battaglia portata avanti con l’Associazione di categoria (Anasf), il Parlamento ha accolto le loro rimostranze esonerandoli dall’iscrizione all’Organismo degli agenti e mediatori creditizi (Oam). Risulta, così, sancito senza condizioni che, per i promotori finanziari, non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti concernenti la concessione di finanziamenti o la prestazione di servizi di pagamento.

Il comma 9-bis dell’articolo 22 del Dl 179/2012 esclude dall’obbligo di iscrizione all’Oam anche gli agenti di assicurazione, ma limitatamente alla promozione e al collocamento dei soli contratti relativi a qualsiasi tipo di finanziamento, senza interessare i servizi di pagamento.

Sia per i promotori che per gli agenti di assicurazione, l’esonero è limitato alle sole attività di promozione (pubblicizzazione e consulenza) e collocamento (raccolta e inoltro delle proposte all’intermediario) effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico. Non copre, invece, l’attività di conclusione (perfezionamento del contratto in base ai poteri conferiti con procura da parte della banca), che continua a rimanere una prerogativa riservata agli agenti in attività finanziaria iscritti all’elenco dell’Oam. Pertanto, promotori e agenti d’assicurazione potranno continuare a essere obbligati a iscriversi all’Oam, se vogliono svolgere anche attività di conclusione dei contratti oppure operare per conto di altri intermediari. Una strada che prevedibilmente saranno in pochi a seguire.

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