Ubi Banca: il consiglio di sorveglianza modifica lo statuto, almeno 250 azioni per la qualifica di Socio

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A seguito del rilascio da parte della Banca d’Italia del prescritto provvedimento exart. 56 Testo Unico Bancario (“TUB”) in data 11 febbraio u.s., e in base ai poteri attribuitigli dallo Statuto (art. 46)in tema di deliberazioni di adeguamento dello stesso a disposizioni normative, il Consiglio di Sorveglianza di UBIBanca ha deliberato in data odierna l’integrazione ex-lege dell’articolo 8 e la modifica dell’articolo 15 dello Statutosociale, con lo scopo di recepire nello statuto di UBI Banca le previsioni in materia di ammissione e decadenzadalla qualità di sociocontenute nell’art. 30, comma 5-bis TUB, comma introdotto dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

L’art. 30 comma 5 bis del TUB prevede che, per favorire la patrimonializzazione della societa’, se lo statutosubordina l’ammissione a socio al possesso di un numero minimo di azioni, il venir meno di tale possesso minimocomporta la decadenza dalla qualità così assunta.

In relazione a quanto precede, il comma 2 dell’articolo 8 dello Statuto di UBI Banca è stato quindi integrato comesegue: “Ai fini dell’ammissione a Socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità dialmeno 250 azioni il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di Socio ai sensi di legge”.

In coerenza, è stato modificato l’articolo 15 dello Statuto, con l’eliminazione del comma 4.Il Consiglio di Sorveglianza ha deliberato, tenuto conto dello spirito mutualistico della Banca cooperativa edell’ampia base sociale, di introdurre una norma transitoria che prevede un termine entro il quale i Soci titolari diun numero di azioni inferiore a quello minimo previsto potranno provvedere ad adeguare il numero di azionipossedute per non perdere la qualità di Socio.

In particolare, in base alle risultanze del libro soci così comeintegrate dalle certificazioni che saranno rilasciate dagli intermediari depositari e trasmesse alla Banca,quest’ultima procederà ad accertare la decadenza dalla qualità di Socio per coloro che, alla data del 19 aprile 2014,risultassero titolari di un numero di azioni inferiore a quello minimo di 250 azioni prescritto dall’art. 8 dello statutosociale.

Qualora, al termine del periodo di transizione, non fosse ripristinato il quantitativo minimo per il mantenimentodella qualità di Socio, si rammenta che rimarranno immutati i diritti patrimoniali inerenti le azioni, e che l’azionistapotrà in qualsiasi momento ripresentare domanda di ammissione a Socio nel rispetto dello Statuto della Banca.

Consuccessiva e ampia comunicazione, la Banca fornirà ogni utile informazione al fine di agevolare i soci interessatiall’operazione.Per quanto riguarda le altre modifiche statutarie illustrate nell’informativa del 19 dicembre 2013, un ulteriorecomunicato verrà emesso una volta ricevute le necessarie autorizzazioni da parte della Banca d’Italia.

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