Contributi per l’insediamento dei giovani agricoltori in Emilia Romagna
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Emilia-Romagna, Programma di sviluppo rurale 2014-2020
PACCHETTO GIOVANI: tipo di operazione 6.1.01 “Insediamento dei giovani agricoltori” e tipo di operazione 4.1.02 “Ammodernamento di aziende agricole dei giovani agricoltori”
TIPO DI OPERAZIONE: 6.1.01:“Insediamento dei giovani agricoltori” e tipo di operazione 4.1.02 “Ammodernamento di aziende agricole dei giovani agricoltori”
BENEFICIARI: giovani che assumono la responsabilità civile e fiscale di una azienda agricola per la prima volta
CONTRIBUTO: 50.000 euro per gli insediamenti in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici (per i quali è previsto anche un criterio di priorità per la concessione dell’aiuto), 30.000 euro nelle altre zone.OPERAZIONE 4.1.02:  “Ammodernamento di aziende agricole dei giovani agricoltori”.
OBIETTIVI del tipo di operazione 4.1.02: Il tipo di operazione 4.1.02 interviene, in maniera complementare al tipo di operazione 6.1.01, a supporto delle imprese di nuova costituzione dei giovani, favorendo lo sviluppo, il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle loro aziende agricole a condizione che i relativi investimenti siano realizzati nei primi 24 mesi successivi all’insediamento.
BENEFICIARI: sono beneficiarie del tipo di operazione 4.1.02 le imprese agricole dei giovani agricoltori che all’atto della domanda di premio di cui al tipo di operazione 6.1.01 chiedono di attivarla in modalità integrata e presentano un Piano di Investimenti (PI) collegato al Piano di Sviluppo Aziendale di cui al precedente punto.
LE RISORSE FINANZIARIE: relativamente al tipo di operazione 4.1.02 ammontano ad Euro 12.552.427,00.
CONTRIBUTO: l’aiuto sarà quantificato in base alla spesa ammissibile, nella misura del 40% della stessa nel caso di investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, al 50 % negli altri casi.
DOMANDE: il termine ultimo per la presentazione delle domande di premio a valere sul tipo di operazione 6.1.01 ed eventuali domande di contributo ad esse collegate sul tipo di operazione 4.1.02 è fissato al 30 novembre 2017.

PACCHETTO GIOVANI

– OPERAZIONE 6.1.01 ‘INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI’

– OPERAZIONE 4.1.02 ‘AMMODERNAMENTO DI AZIENDE AGRICOLE DEI GIOVANI AGRICOLTORI’

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE -(PSR 2014-2020)- Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013 – Bando regionale 2016

  • La Regione Emilia-Romagna dà attuazione, per l’anno 2016, agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il tipo di operazione 6.1.01 “Insediamento dei giovani agricoltori” nonché per il tipo di operazione 4.1.02 “Ammodernamento delle aziende di giovani agricoltori”, nelle ipotesi di attivazione in forma integrata (cosiddetto “Pacchetto giovani”).

OBIETTIVI DEL TIPO DI OPERAZIONE 6.1.01

Il tipo di operazione 6.1.01 persegue l’obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di imprenditori agricoli giovani e professionalizzati, nonché il successivo sviluppo del loro progetto imprenditoriale.

BENEFICIARI

Persone fisiche che si insediano in agricoltura assumendo la responsabilità civile e fiscale di una azienda agricola per la prima volta e presentano domanda di premio di primo insediamento con allegato un Piano di Sviluppo relativo all’azienda agricola (PSA) oggetto d’insediamento (di seguito indicati come “giovani agricoltori”).

REQUISITI

Per essere beneficiari i soggetti richiedenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti ed assumere i seguenti impegni:

  • Essere maggiorenni, ma non avere ancora compiuto 40 anni;
  • Essere in possesso di sufficienti conoscenze e competenze professionali;
  • Potrà essere concessa la possibilità di raggiungere tale requisito entro il termine previsto per la realizzazione del PSA.
  • Tale termine non potrà in ogni caso risultare superiore a 36 mesi dalla data di concessione del premio;
  • Essere impiegato nell’azienda agricola in misura prevalente: detto impegno si considera rispettato qualora il beneficiario non ricavi da eventuali attività lavorative extra-aziendali (ovvero quelle attività lavorative non connesse alla gestione dell’azienda agricola oggetto dell’insediamento) un reddito annuo lordo superiore a 6.500 Euro per gli insediati in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici o a 5.000 Euro per gli insediati nelle altre zone;
  • Essere regolarmente iscritto all’INPS – gestione agricola, quale imprenditore agricolo;
  • Impegnarsi a condurre l’azienda oggetto dell’insediamento per almeno sei anni, decorrenti dal momento dell’insediamento medesimo; nel corso di durata del vincolo alla conduzione diretta da parte del giovane non sono consentite operazioni di subentro, fusioni o incorporazioni societarie, fatti salvi i casi di forza maggiore
    previsti dalla norma comunitaria;
  • Essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E. o status parificato;
  • Soddisfare una delle seguenti condizioni per il riconoscimento del primo insediamento:
    • Il giovane agricoltore acquisisce la titolarità di una impresa agricola mediante l’apertura di partita IVA come ditta individuale;
    • Se il/i giovani agricoltori si insediano in qualità di contitolare in società di persone, il premio viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al/ai soci giovani agricoltori in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dagli ulteriori soci.
    • Pertanto nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il/i soci giovani agricoltori dovranno essere anche amministratori della società.
    • Qualora il socio giovane agricoltore non sia amministratore unico, dovrà inoltre avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime.
    • Si precisa altresì che la responsabilità dell’amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell’impresa.
    • Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il/i soci giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di socio
      accomandatario ed esercitare l’ufficio di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime.
    • Si precisa altresì che la responsabilità dell’amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad
      ambiti gestionali/operativi dell’impresa.
    • Le condizioni sopraesposte dovranno essere mantenute almeno per l’intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.
    • Se il/i giovani agricoltori si insediano in una società di capitali o cooperativa, il premio viene corrisposto solo se il giovane stesso acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione
    • dell’azienda medesima (esempio: amministratore delegato o membro del C.d.A.) e comunque in modalità tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dagli ulteriori soci.
    • Nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) il/i giovani agricoltori dovranno essere soci di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l’amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società.
    • Si precisa altresì che la responsabilità dell’amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri amministratori specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell’impresa.
    • Nella Società per azioni (s.p.a.) il/i giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di amministratore ed avere la rappresentanza della società.
    • In presenza di C.d.A. i giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Nella Società cooperativa il/i giovani agricoltori dovranno essere soci ed avere affidata dallo Statuto l’amministrazione e la rappresentanza della società.
    • In presenza di C.d.A. i giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Nella Società in accomandita per azioni, il/i giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di socio
      accomandatario ed esercitare l’ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie). In presenza di C.d.A. i giovani accomandatari dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.
    • Le condizioni sopraesposte dovranno essere mantenute almeno per l’intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.
    • A prescindere dalla tipologia societaria, qualora un socio risulti essere una persona giuridica, la situazione dovrà esse esaminata nel concreto, avendo a riferimento il principio che le decisioni del/dei soci giovani non dovranno poter essere inficiate dalla rimanente componente societaria.
    • Si precisa altresì che, qualora l’insediamento abbia luogo in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013, il cui beneficiario risulti ancora nel corso del periodo vincolativo alla conduzione aziendale, il grado di responsabilità del nuovo insediato potrà risultare condiviso equamente con il soggetto insediatosi precedentemente, equiparando questa situazione a quelle di pluri-insediamento contestuale, fermi restando gli obblighi già assunti dal giovane precedentemente insediato relativamente alle comunicazioni preventive e alla verifica del mantenimento delle dimensioni aziendali.
    • A questo proposito, la dimensione aziendale congrua sarà verificata dal rispetto della dimensione economica minima espressa in Standard Output con riferimento al numero dei insediati, che dovrà ricomprendere il giovane sotto vincolo ai sensi dellaMisura 112 del PSR 2007-2013;
  • Impegnarsi a corrispondere alla definizione di “Agricoltore in attività” entro 18 mesi dalla data di insediamento, in relazione ai requisiti definiti dalla disciplina nazionale e dalle circolari applicative;
  • Mantenere le condizioni di cui ai precedenti punti 4.3, 4.4, e 4.8 per almeno sei anni dalla data dell’insediamento;
  • Rendere disponibili tutti i dati richiesti dalle attività di monitoraggio e valutazione.
  • Il giovane e l’impresa dovranno inoltre avere una posizione previdenziale regolare (possedendo la regolarità contributiva). In particolare in fase di istruttoria sulla domanda di sostegno si farà la verifica sulla posizione previdenziale generale (gestione agricola qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa generale, e su eventuali altre gestioni previdenziali riconducibili ad attività precedentemente esercitate).
  • In fase di istruttoria della domanda di pagamento finale il requisito verrà verificato nuovamente con riferimento all’iscrizione ad una posizione previdenziale agricola quale imprenditore agricolo (possedendo altresì la regolarità contributiva), oltre che la regolarità contributiva su altre gestioni previdenziali riconducibili ad attività precedentemente esercitate.

Condizioni di ammissibilità dell’impresa agricola

L’impresa agricola al momento della domanda deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • Risultare iscritta ai registri della CCIAA; qualora al momento della domanda di aiuto l’iscrizione ai registri della CCIAA non risulti perfezionata, dovrà risultare almeno inoltrata dal beneficiario debita richiesta di iscrizione, pena la non ammissibilità della domanda di aiuto;
  • In caso di ditta individuale, l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del c.c., come riportato ell’iscrizione alla CCIAA, deve risultare quale attività primaria;
  • In caso di impresa costituita in forma societaria, l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del c.c., con riferimento all’oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
  • Risultare iscritta all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata;
  • Rientrare in una delle seguenti definizioni di impresa:
    • “microimpresa”: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro;
    • “piccola impresa”: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;

Le condizioni per la valutazione del presente requisito sono riportate nell’Allegato 1 del bando;

  • In caso di società, la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale;
  • In caso di impresa operante nel settore lattiero caseario, la stessa dovrà risultare in regola con eventuali pagamenti dovuti per adesione alla rateizzazione o di imputazione di prelievo.

Condizioni di ammissibilità dell’azienda agricola

L’azienda agricola, intesa quale insieme di beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, al momento di presentazione della domanda deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • Risultare di dimensione economica non inferiore a 12.000 Euro se in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici, a 15.000 Euro nelle altre zone.
    Qualora più giovani si insedino contestualmente nella medesima azienda, detta dimensione minima è da moltiplicare per il numero degli insediati richiedenti il premio;
  • Risultare di dimensione economica non superiore a 250.000 Euro.

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE (PSA

Contenuti e condizioni di ammissibilità

Il PSA dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato 2  bando e presentato contestualmente alla domanda di premio di primo insediamento.

  • Il PSA dovrà necessariamente risultare avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto, ma entro 9 mesi decorrenti dalla data di assunzione della decisione individuale di concessione del premio.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PSA

Il PSA dovrà svilupparsi su un arco temporale di durata pari a 12, 24 o 36 mesi, decorrenti dalla data di concessione del premio.

Il termine massimo di 36 mesi risulta comunque improrogabile.

Sostenibilità economico-finanziaria del PSA

Il PSA deve necessariamente evidenziare la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni previste.

  • A tal fine il PSA dovrà contenere una specifica relazione, debitamente sviluppata, dalla quale si evinca come le prospettive reddituali aziendali conseguenti all’attuazione del PSA consentiranno di coprire i costi annuali di gestione previsti, inclusi i pagamenti dei mutui eventualmente contratti per la realizzazione degli investimenti.

AREE DI INTERVENTO

Il tipo di operazione 6.1.01 è applicabile su tutto il territorio regionale.

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie relativamente al tipo di operazione 6.1.01 ammontano ad Euro 18.212.213,00.

CONTRIBUTO

ENTITÀ DELL’AIUTO:

  • Il premio avrà un valore pari a 50.000 Euro per gli insediamenti in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici e 30.000 Euro nelle altre zone.

OPERAZIONE 4.1.02

OBIETTIVI DEL TIPO DI OPERAZIONE 4.1.02

Il tipo di operazione 4.1.02 interviene, in maniera complementare al tipo di operazione 6.1.01, a supporto delle imprese di nuova costituzione dei giovani, favorendo lo sviluppo, il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle loro aziende agricole intesa come sostenibilità dei processi produttivi da un punto di vista economico, ambientale e sociale e, ove ne ricorra il caso, rispondendo alle esigenze di conformarsi a normative comunitarie cogenti – incluse quelle sulla sicurezza sul lavoro – a condizione che i relativi investimenti siano realizzati nei primi 24 mesi successivi all’insediamento.

  • La coerenza con i suddetti obiettivi è riconosciuta nel caso in cui gli investimenti del PI proposto comportino un concreto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda agricola.

BENEFICIARI

Sono beneficiarie del tipo di operazione 4.1.02 le imprese agricole dei giovani agricoltori che all’atto della domanda di premio di cui al tipo di operazione 6.1.01 chiedono di attivarla in modalità integrata e presentano un Piano di Investimenti (PI) collegato al Piano di Sviluppo Aziendale di cui al precedente punto.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL PI

PER RISULTARE AMMISSIBILE IL PI DOVRÀ RISPETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

  • Avere un importo minimo di spesa ammissibile pari a 10.000 Euro in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici (vedi precedente punto 13.) e 20.000 Euro nelle altre zone.
  • Detta condizione dovrà risultare rispettata anche in sede di accertamento sulla effettiva realizzazione degli interventi. Per il computo della spesa minima nel caso di imprese aderenti ad OP – AOP, si considerano anche gli interventi realizzati nell’ambito del Programma Operativo dell’OP in conseguenza della demarcazione di cui al successivo punto 22.1;
  • In caso di investimenti finalizzati ad adeguare l’azienda a normative i cui termini di adeguamento siano scaduti: detta fattispecie dovrà essere identificata chiaramente nel PSA e la realizzazione di tali investimenti dovrà risultare completata improrogabilmente entro un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento, pena la perdita di ammissibilità del PSA e del PI e la conseguente revoca degli aiuti concessi;
  • Conseguire un punteggio di merito pari o superiore ad una soglia minima, sulla base dei criteri di priorità; detta soglia minima è fissata per il presente bando in 5 punti.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PI

La tempistica di realizzazione del PI dovrà essere coerente con il crono-programma delle azioni e degli investimenti contenuto nel PSA.

  • Qualora il PI preveda un termine di realizzazione degli investimenti antecedente a quello previsto per la completa realizzazione del PSA, il relativo contributo non risulterà comunque liquidabile prima che la corretta e completa realizzazione del PSA stesso sia stata positivamente verificata.

SPESE AMMISSIBILI

Saranno ammissibili al contributo le spese sostenute per investimenti realizzati sul territorio regionale quali:

  • – costruzione/ristrutturazione immobili produttivi;
  • – miglioramenti fondiari;
  • – macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale;
  • – impianti lavorazione /trasformazione dei prodotti aziendali;
  • – investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali;
  • – investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di
  • professionisti/consulenti e studi di fattibilità, entro il limite massimo del 10 % delle stesse;
  • – investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici e/o acquisizione di brevetti/licenze, entro il limite massimo del 10% della spesa ammissibile a contributo per investimenti materiali.

Tutti gli investimenti contenuti nel Piano di Investimenti (PI) dovranno essere stati previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) presentato.

SPESE NON AMMISSIBILI E LIMITAZIONI SPECIFICHE

Non risultano ammissibili investimenti avviati in data antecedente o uguale a quella della domanda di sostegno.

Non sono altresì ammissibili, a titolo di esempio non esaustivo, i seguenti investimenti:

  • investimenti oggetto di altri aiuti pubblici, inclusi quelli finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che godono di tariffe incentivanti;
  • impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore al fabbisogno medio aziendale annuo;
  • impianti per produzione di energia elettrica da biomasse per i quali non sia garantito l’utilizzo di almeno il 20% dell’energia termica;
  • impianti per produzione di energia elettrica da biomasse alimentati con colture dedicate;
  • l’acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
  • gli interventi relativi al settore dell’acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 508 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
  • gli interventi riferiti all’agriturismo;
  • gli interventi finalizzati alla produzione aziendale di birra, pane ed altri prodotti non ricompresi nell’Allegato I al Trattato UE;
  • realizzazione/manutenzione straordinaria di pozzi;
  • impianti di irrigazione;
  • realizzazione di invasi ad uso irriguo;
  • acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all’aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
  • acquisto, costruzione, manutenzioni ordinarie e straordinarie di fabbricati abitativi;
  • acquisto, manutenzioni ordinarie di fabbricati produttivi
  • acquisto di dotazioni usate e acquisto con la formula del leasing;
  • IVA;
  • investimenti che non rispettino la normativa vigente o che non siano riconducibili a fattori di produzione agricola;
  • spese sostenute con modalità di pagamento non conformi a quanto previsto dall’Allegato 6 al presente bando.

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie relativamente al tipo di operazione 4.1.02 ammontano ad Euro 12.552.427,00.

COMPETENZE, DOMANDE DI AIUTO E PAGAMENTO E RELATIVE PROCEDURE

La competenza all’istruttoria delle domande presentate spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

  • La competenza territoriale è determinata dalla localizzazione prevalente dell’azienda nella quale il giovane si è insediato.
  • Nel caso in cui il giovane si insedi in un’azienda i cui terreni ricadono in diverse localizzazioni territoriali anche fuori regione, la competenza territoriale sarà determinata dalla sede di iscrizione nel registro delle imprese – sezione imprese agricole della CCIAA.

CONTRIBUTO

IMPORTI AMMISSIBILI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO APPLICABILI

Il singolo PI sarà soggetto ad un tetto di spesa ammissibile determinato attribuendo:

– 5.000 Euro di spesa ammissibile ogni 1.000 Euro di dimensione aziendale espressa in Standard Output per i primi 100.000 Euro di dimensione economica;

– 3.000 Euro di spesa ammissibile ogni 1.000 Euro di dimensione aziendale per la parte di standard output eccedente i 100.000 Euro e fino a 250.000 Euro.

La dimensione economica si intende espressa con arrotondamento al migliaio.

E’ data facoltà all’impresa di presentare un PI di importo superiore al massimale di spesa ammissibile, fermo restando che detto importo verrà ricondotto al massimale riducendo in misura proporzionale la spesa ammissibile di ogni singolo investimento previsto.

  • L’aiuto sarà quantificato in base alla spesa ammissibile, nella misura del 40% della stessa nel caso di investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, al 50 % negli altri casi.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di premio a valere sul tipo di operazione 6.1.01 ed eventuali domande di contributo ad esse collegate sul tipo di operazione 4.1.02 potranno essere presentate a decorrere dal 30 maggio 2016 e fino al 16 settembre 2016 con le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA.

  • Le domande di premio dovranno risultare presentate entro e non oltre 12 mesi dalla fase iniziale del processo di insediamento.
  • La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l’impossibilità di accesso agli aiuti del bando.

EROGAZIONE DEL PREMIO RELATIVO AL TIPO DI OPERAZIONE 6.1.01

IL PREMIO DI PRIMO INSEDIAMENTO SARÀ EROGATO IN DUE TRANCHE:

– la prima, pari al 40% del premio spettante, sarà liquidabile successivamente alla assunzione della decisione individuale di concessione del premio e previa comunicazione di avvio del PSA che dovrà avvenire entro 9 mesi dalla concessione.

  • Il pagamento è subordinato a presentazione di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa;

– la seconda, pari al 60% del premio spettante, sarà liquidabile successivamente alla verifica della completa e corretta realizzazione del PSA e del raggiungimento dei requisiti eventualmente mancanti.

La garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà risultare emessa a favore di AGREA da parte di Enti Autorizzati.

La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell’importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione da parte dell’Organismo Pagatore allo svincolo.

DOMANDE

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di premio a valere sul tipo di operazione 6.1.01 ed eventuali domande di contributo ad esse collegate sul tipo di operazione 4.1.02 è fissato al 30 novembre 2017.

 

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