20 milioni di € per attivare una nuova agevolazione nell’ambito dei contratti di sviluppo

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AllegatoA/CONTRATTO DI SVILUPPO: ora possibili anche partecipazione al capitale per le imprese ubicate in Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Abuzzo, Molise e Sardegna.
Si tratta della pubblicazione del D.M.23 marzo 2018 in materia di contratti di sviluppo.
NUOVE RISORSE: il MISE ha destinato 20 milioni di € per attivare una nuova agevolazione nell’ambito dei contratti di sviluppo.
NOVITA’: il Decreto prevede che Invitalia, oltre a concedere contributi e finanziamenti, possa assumere, su richiesta del soggetto proponente, anche partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale sociale dell’impresa.
REGIONI AMMESSE ALLA PARTECIPAZIONE:  per le sole iniziative ubicate nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e oggetto di Accordi di programma o di sviluppo finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta.
PARTECIPAZIONE: deve essere acquisita, gestita e dismessa dal soggetto gestore prevedendo l’apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante, per un ammontare pari almeno al 50% dell’operazione.
QUASI EQUITY: in aggiunta all’acquisizione della partecipazione di minoranza, che può essere detenuta per un arco temporale non superiore a 5 anni, Invitalia può realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione di tali strumenti in favore delle impresa partecipate.
L CONTRATTO DI SVILUPPO: è il principale strumento di incentivazione destinato alle imprese che, singolarmente o in forma associata intendono realizzare investimenti di grande dimensione nel nostro Paese nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale.
INVESTIMENTO MINIMO DELL’ INTERO PROGETTO: 7,5 milioni per l’agroalimentare e 20 milioni per gli altri settori.
INVESTIMENTO MINIMO DELL’IMPRESA PROMOTORE: settore industriale: 10 milioni, Trasformazione prodotti agricoli: 3 milioni; Turismo: 5 milioni; Tutela ambientale: 10 milioni.
INVESTIMENTO MINIMO DELLE IMPRESE ADERENTI: settore industriale: 1,5 milioni, trasformazione prodotti agricoli: 1,5 milioni; Turismo: 1,5 milioni; Tutela ambientale: 1,5 milioni.
BENEFICIARI: imprese italiane ed estere.
CONTRATTO DI RETE: il contratto di sviluppo potrà inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI AGEVOLATI : le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro: -Finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili; -Contributo in conto interessi; -Contributo in conto impianti; -Contributo diretto alla spesa.
IL DECRETO 23 MARZO 2018: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144  del 23 giugno 2018.

DECRETO 23 MARZO 2018

Il decreto 23 marzo 2018 apporta ulteriori modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 recante l’adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei Contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144  del 23 giugno 2018.

INTERVENTI NEL CAPITALE DI RISCHIO

Relativamente alle iniziative oggetto degli accordi di cui agli articoli 4, comma 6 e 9-bis, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta, il soggetto proponente può richiedere al Soggetto gestore l’assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo soggetto proponente.

LA PARTECIPAZIONE

La partecipazione di cui al comma 1 deve essere:

  • a) riferita ad imprese, anche di nuova costituzione, ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • b) acquisita, gestita e dismessa dal Soggetto gestore nel rispetto delle condizioni previste dal “test dell’operatore in un’economia di mercato” di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 19/04) citata in premessa, prevedendo l’apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante per un ammontare almeno pari al 50 per cento dell’operazione. A tal fine per investitore privato indipendente si intende colui che non è socio dell’impresa in cui investe e che, a seguito dell’investimento, a prescindere dall’assetto proprietario, sostiene interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima società;
  • c) detenuta per un arco temporale non superiore a 5 anni.

INVITALIA

Il Soggetto gestore, in aggiunta all’acquisizione della partecipazione può realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore delle impresa partecipata.

OGGETTO DEL CONTRATTO DI SVILUPPO

Il Contratto di sviluppo è il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di investimenti produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

IL PROGRAMMA DI SVILUPPO OGGETTO DEL CONTRATTO PUÒ ESSERE DI TIPO INDUSTRIALE, TURISTICO O DI TUTELA AMBIENTALE.

E’ composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, connessi e funzionali tra loro.
Può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.
I CONTRATTI DI SVILUPPO HANNO PER OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI:
  • programmi di sviluppo industriali,
  • compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
  • programmi di sviluppo per la tutela ambientale
  • programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti da realizzare anche programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali

Nell’ambito dei programmi di sviluppo possono essere previsti anche programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro.

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete.

BENEFICIARI

I BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI SONO:

  • il soggetto proponente, l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo
  • le imprese aderenti, le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma

L’IMPORTO COMPLESSIVO

L’IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SPESE E DEI COSTI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI:
  • non deve essere inferiore a 20 milioni di euro,
  • oppure a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

SPESE AMMISSIBILI

IL PROGRAMMA DEL SOGGETTO PROPONENTE DEVE, INOLTRE, PRESENTARE SPESE AMMISSIBILI
  • non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
  • non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • non inferiore a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche.
  • Inoltre gli investimenti proposti dai soggetti aderenti devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

CONTRIBUTI

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:
  • finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
  • contributo in conto interessi
  • contributo in conto impianti
  • contributo diretto alla spesa

L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto (di investimento o di ricerca, di sviluppo e innovazione), dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

TERMINI DI REALIZZAZIONE

Dalla data di ammissione alle agevolazioni, i programmi di sviluppo devono essere avviati entro il termine massimo di sei mesi e devono essere conclusi entro 36 mesi, fatti salvi tempi eventualmente più ristretti.

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