Il 9 gennaio prenderà il via l’attività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (AFC)
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L’ACF è un Organismo, gratuito cui possono ricorrere i esclusivamente piccoli risparmiatori – direttamente, attraverso un’associazione dei consumatori o un procuratore che lo rappresenta – per far valere le proprie ragioni rispetto a un intermediario.

Gli intermediari sono obbligati ad aderire al nuovo organismo. Inizialmente non sarà possibile il ricorso rispetto a consulenti finanziari e società di consulenza.

Il reclamo dei risparmiatori può riguardare investimenti fino a Euro 500.000.

Il ricorso può essere presentato entro un anno dal reclamo all’intermediario. In caso di reclamo precedente all’avvio dell’attività dell’Arbitro, la decorrenza dei dodici mesi è dall’avvio della citata attività.

Il procedimento, che può essere avviato solo dopo la presentazione di un reclamo all’interessato e aver ricevuto una risposta insoddisfacente o non averla ricevuta per nulla, avviene per via telematica, fin dalla presentazione del ricorso.

I documenti (scansionati e allegati) saranno visibili per il ricorrente e per l’intermediario.

Previsto un periodo transitorio di 24 mesi in cui sarà possibile presentare il ricorso in maniera cartacea.

Il ricorso può riguardare la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione dei servizi d’investimento e gestione collettiva del risparmio da parte dell’intermediario e i gestori dei portali di equity crowdfunding.

Il termine per la risposta dell’ACF è di 60 giorni.

Il ricorso non consente la presentazione contemporanea presso qualsiasi altro organismo analogo della stessa controversia.

L’Arbitro decide secondo diritto e non ricercando un accordo tra le parti.

Il successo del risparmiatore, oltre il riconoscimento, in tutto o in parte, di quanto richiesto, comporta per l’intermediario il pagamento delle spese di soccombenza, valutate secondo l’importo della “lite”, con un massimo di Euro 600.

Il giudizio sfavorevole non obbliga l’intermediario ad accettarlo; in caso di mancata accettazione della sanzione il provvedimento è pubblicato sul sito dell’ACF e su quello dell’intermediario.

I provvedimenti dell’ACF potranno essere presi in considerazione dalla Consob nell’ambito dell’attività di vigilanza.

La procedura presso l’ACF è obbligatoria per eventualmente il successivo ricorso alla Magistratura ordinaria.

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