Sale al 30,72% l’aliquota contributiva dovuta nel 2015 dai parasubordinati, entro il massimale imponibile di 100.324 euro. È quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 27/2015. Sale di molto la quota dovuta dai titolari di partita Iva momentaneamente «graziati» lo scorso anno dalla legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 491, legge n. 147/2013). Dal gennaio 2018 raggiungerà il 33,72% per i collaboratori «esclusivi» (coloro che dalla collaborazione o dall’attività con partita Iva senza cassa ricavano il principale sostentamento); e il 24% quella dei collaboratori «non esclusivi» (a regime già dal 2016), dei collaboratori cioè in pensione o in possesso di un’altra previdenza obbligatoria (coloro i quali, occupati o pensionati, con la collaborazione raddrizzano il bilancio familiare).
Aliquote 2015. Nel 2015, per i co.co.co. il contributo è così dovuto:
1) soggetto non iscritto ad altro fondo obbligatorio: pagherà un contributo del 30,72% (30 più lo 0,72% destinato al fondo maternità e assegni familiari), di cui 10,24% a suo carico e 20,48% a carico del committente, entro il massimale di 100.324 euro;
2) soggetto già iscritto ad altro fondo obbligatorio, ovvero titolare di pensione: pagherà un contributo del 23,50% (7,33%, a suo carico e 16,17% a carico del committente), entro il massimale di 100.324 euro. L’aliquota del 30,72% (contro il 27,72% del 2014) è dovuta anche dai titolari di partita Iva, che in fattura possono recuperare solo il 4%.
Modalità di accredito. I contributi pensionistici dei parasubordinati vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti attività commerciale (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990). In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, a partire dal mese di gennaio. Per il 2015, dunque, considerato che il minimale di reddito previsto per i commercianti è di 15.548 euro, l’accredito contributivo (almeno un mese) si realizza se si versa un contributo pari a almeno 398 euro). Per il versamento dei contributi in favore dei parasubordinati i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il comma 1 dell’articolo 51 del Tuir, per cui i compensi erogati entro il 12 gennaio 2015 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 sono da calcolare con le aliquote 2014.