Stangata Inps su agenti e collaboratori
quota cedibile

Ancora nessun commento

Sale al 30,72% l’aliquota contributiva dovuta nel 2015 dai parasubordinati, entro il massimale imponibile di 100.324 euro. È quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 27/2015. Sale di molto la quota dovuta dai titolari di partita Iva momentaneamente «graziati» lo scorso anno dalla legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 491, legge n. 147/2013). Dal gennaio 2018 raggiungerà il 33,72% per i collaboratori «esclusivi» (coloro che dalla collaborazione o dall’attività con partita Iva senza cassa ricavano il principale sostentamento); e il 24% quella dei collaboratori «non esclusivi» (a regime già dal 2016), dei collaboratori cioè in pensione o in possesso di un’altra previdenza obbligatoria (coloro i quali, occupati o pensionati, con la collaborazione raddrizzano il bilancio familiare).

Aliquote 2015. Nel 2015, per i co.co.co. il contributo è così dovuto:

1) soggetto non iscritto ad altro fondo obbligatorio: pagherà un contributo del 30,72% (30 più lo 0,72% destinato al fondo maternità e assegni familiari), di cui 10,24% a suo carico e 20,48% a carico del committente, entro il massimale di 100.324 euro;

2) soggetto già iscritto ad altro fondo obbligatorio, ovvero titolare di pensione: pagherà un contributo del 23,50% (7,33%, a suo carico e 16,17% a carico del committente), entro il massimale di 100.324 euro. L’aliquota del 30,72% (contro il 27,72% del 2014) è dovuta anche dai titolari di partita Iva, che in fattura possono recuperare solo il 4%.

Modalità di accredito. I contributi pensionistici dei parasubordinati vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti attività commerciale (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990). In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, a partire dal mese di gennaio. Per il 2015, dunque, considerato che il minimale di reddito previsto per i commercianti è di 15.548 euro, l’accredito contributivo (almeno un mese) si realizza se si versa un contributo pari a almeno 398 euro). Per il versamento dei contributi in favore dei parasubordinati i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il comma 1 dell’articolo 51 del Tuir, per cui i compensi erogati entro il 12 gennaio 2015 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 sono da calcolare con le aliquote 2014.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI