Collegamento negoziale e volontà delle parti: l’onere della prova
riconoscimento

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Tribunale di Milano, 8 febbraio 2015

Con sentenza dell’8 febbraio 2015 il Tribunale di Milano si è pronunciato sull’operatività del collegamento funzionale, stabilendone i requisiti in termini probatori.

Il provvedimento prende le mosse dalla domanda spiegata dall’acquirente, avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto di compravendita di un pacchetto turistico e la consequenziale caducazione del contratto di finanziamento sottoscritto dai medesimi acquirenti, stante il collegamento funzionale tra i due negozi.

Rimasto contumace l’alienante, la banca “ha affermato la mancanza di qualsivoglia collegamento negoziale con i contratti stipulati dagli attori con la società venditrice e contestando le pretese restitutorie avversarie in relazione al finanziamento erogato”, concludeva chiedendo l’intergale rigetto delle domande degli attori.

Quanto al contratto di compravendita, il Giudice ha dichiarato “la radicale nullità del rapporto contrattuale intercorso tra gli attori con la convenuta società venditrice, per indeterminatezza dello stesso”, evidenziando, inoltre, l’assoluta vaghezza di molte previsioni nel medesimo contenute”, “prima tra tutte la mancata indicazione del corrispettivo”.

Quanto al contratto di finanziamento, il Giudice si è mosso nella consapevolezza che “la copiosa giurisprudenza di merito, che ha affrontato e risolto la questione nei termini dell’affermazione del collegamento contrattuale e della conseguente declaratoria di nullità anche del contratto di finanziamento”, ha più volte chiarito che “il collegamento funzionale  può essere affermato solo ove sussista idonea prova della volontà delle parti di rendere i contratti medesimi interdipendenti l’uno, rispetto alle vicende dell’altro (Cass. civ., III, 19.07.2012 n. 12454; Cass. , II, 21.09.2011 n. 19211; Cass. III, 17.05.2010, n. 11974)”.

Nel caso di specie, invece, “la documentazione prodotta dalle parti evidenzia come il contratto di mutuo sia stato stipulato in forma assolutamente autonoma senza nemmeno aspettare un collegamento con l’acquisto definitivo”.

Inoltre, “il contratto non menziona assolutamente la finalità perseguita dal mutuatario”, né gli attori hanno fornito prova idonea a dimostrare che “la società erogante il mutuo fosse a conoscenza delle intenzioni degli attori in relazione alla richiesta di mutuo”.

Pertanto, conclude l’Organo Giudicante: “la caducazione del contratto di finanziamento non avrebbe mai portato un effettivo vantaggio per gli attori: ove infatti si fosse addivenuti ad una pronuncia di nullità del predetto contratto di finanziamento, si sarebbe comunque  dovuto in questa sede, o in altre sedi, ricostruire la situazione economica antecedente alla stipula del contratto stesso, con la conseguenza che gli attori avrebbero sì potuto richiedere l’importo delle rate versate, ma avrebbero dovuto per contro restituire alla banca convenuta l’intero importo di Euro 18.000, ricevuto per tale titolo”.

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