Contratto di finanziamento e prova del credito
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Trib. Milano, 5 novembre 2015, n. 12429

La decisione, seppure breve, è molto chiara e lineare. Due sono i profili che pare opportuno oggi segnalare.

In primo luogo, parte opponente contestava la mancanza di idonea prova scritta in relazione al credito azionato, derivante dal mancato pagamento delle rate di un mutuo e di un finanziamento chirografario. Il Giudice, accogliendo le difese della banca, ha rigettato la doglianza, osservando come i documenti offerti dalla convenuta sin dalla fase monitoria, fossero sufficienti ed adeguati a dimostrare l’esistenza e l’ammontare del credito.

La banca, infatti, aveva prodotto, oltre a copia dei contratti stipulati tra le parti, altresì gli estratti delle scritture contabili certificati ai sensi dell’art. 50 T.U.B. e gli estratti conto attestanti la concreta erogazione delle somme concesse in prestito. Si legge nella sentenza “Infatti, la ricorrente ha riportato nel ricorso, non solo il numero, ma tutti i dati dei rapporti di finanziamento per cui è causa, che trovano riscontro nella documentazione prodotta nel fascicolo monitorio, che pertanto devono ritenersi esattamente individuati. L’erogazione degli importi di cui ai suddetti finanziamenti mediante accredito sul conto corrente (…) è provata dagli estratti conto prodotti, da cui risulta l’annotazione nelle entrate degli importi (…). Il credito residuo della banca, in relazione ad entrambi i finanziamenti, risulta dagli estratti conto della banca certificati”.

Secondariamente, il debitore ingiunto eccepiva la nullità del decreto opposto, per mancata indicazione, nel provvedimento del Tribunale, della misura degli interessi convenzionali, ingiunti semplicemente “come da domanda”.

Sul punto, il Giudice Unico ha osservato che non è corretto parlare di indeterminatezza, essendo possibile individuare il tasso da applicare sia tramite la lettura del ricorso, sia leggendo i contratti stipulati con la banca. Infatti, “Il decreto ingiuntivo ingiunge il pagamento degli interessi “come da domanda” ed il ricorso richiede il pagamento degli interessi calcolati al tasso convenzionale (…) e riporta l’indicazione dei contratti, che sono prodotti nel fascicolo monitorio. La misura degli interessi convenzionali è quindi determinabile per relationem (….)”.

Articolo tratto da

iusletter

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