Finalità | Il presente incentivo consente l’attuazione del credito d’imposta per investimenti in attività di Ricerca e
Sviluppo da parte del sistema delle imprese. |
Ambito territoriale | Nazionale |
Beneficiari | Imprese di qualsiasi dimensione, localizzate su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato. |
Interventi agevolabili | Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di Ricerca e Sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono ammissibili le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. |
Spese ammissibili | Sono ammissibili le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico; b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio; c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative; d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne. Fra le spese agevolabili sono ricomprese anche le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile obbligatoria entro un limite massimo annuale di 5.000 euro. |
Entità
dell’agevolazione |
L’agevolazione riguarda gli investimenti in attività di R&S effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il credito d’imposta è calcolato sulla spesa incrementale, ossia, sulla spesa in attività di R&S sostenuta in eccedenza rispetto alla media di quella realizzata nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Relativamente ai costi di cui ai punti a) e c), precedentemente elencati, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 50% della spesa incrementale. Relativamente ai costi di cui ai punti b) e d) la percentuale applicata è pari al 25% della spesa incrementale. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta la media degli investimenti in attività di R&S da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. L’importo massimo annuale riconosciuto è pari a 5 milioni di euro per ciascun beneficiario. La soglia minima di spesa in attività di R&S deve essere pari, almeno, a 30 mila euro in ciascun periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. |
Controlli | I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale. Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale. |