Slocca cantieri: quali attività sono escluse dall’incentivo del 2%

prestiti ristrutturazione lavori edili subappaltoÈ stata eliminata, dal testo definitivo della legge Sblocca Cantieri, la precedente modifica del comma 2 dell’articolo 113 del codice che inseriva, tra le attività destinatarie dell’incentivo del 2%, quelle relative alla progettazione, al coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori e di verifica preventiva della progettazione. Pertanto le attività che ora risultano assegnatarie dell’incentivo del 2% sono rimaste quelle già definite dal testo vigente del d.lgs. 50/2016, vediamo nel dettaglio cosa è cambiato e quali sono le attività escluse dall’incentivo del 2%.

Restano fuori dall’applicazione dell’ incentivo del 2% le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la verifica del progetto (inserite dal d.l. 32/2019 e definitivamente eliminate dalla legge di conversione 55/2019) e ulteriori altri incarichi (consulenze specialistiche) se ritenuti necessari a supporto dell’attività del Rup e che devono essere conferiti in conformità con le procedure indicate dal codice (Articolo 113, comma 1 del d.lgs. 50/2016).

Tali attività, pertanto, dovranno essere svolte dagli uffici interni della stazione appaltante oppure affidate a soggetti esterni con le procedure previste per i servizi di architettura e ingegneria sulla base dei relativi costi a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Nella valutazione delle condizioni che interessano l’incentivo del 2% possono verificarsi, alla data attuale, due situazioni diversee relative :

  • nel primo caso agli interventi in corso e che ricadono nella disciplina del vecchio codice;
  • nel secondo caso per quelli che rientrano nell’applicazione delle norme in vigore dal 19 aprile 2016.

INCENTIVO DEL 2%. COSA ACCADE PER LE GARE ANTE-SBLOCCA CANTIERI?

L’assegnazione degli incentivi per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative relative a procedure di gara avviate prima del 19 aprile 2016 è disciplinata dall’articolo 92 del d.lgs. 163/2006 (ancora in vigore solo per le gare affidate prima del 19 aprile 2016) che prevede, in sintesi, quanto segue:

  • l’inserimento, nel quadro economico dell’intervento, della previsione di spesa per gli incentivi secondo i criteri di calcolo indicati dagli articoli 92 e 93 del d.lgs. 163/2006;
  • il limite del 2% di cui all’articolo 93, comma 7-bis del citato decreto è riferito all’importo posto a base di gara e costituisce la percentuale massima applicabile;
  • l’osservanza, per l’assegnazione degli incentivi, del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del singolo dipendente, previsto dall’articolo 93, comma 7-ter (introdotto dall’art. 13-bis della legge 114/2014) e confermato con successivo parere ANAC AG 41/2015/AC;
  • le risorse o quota parte delle stesse, del fondo per la progettazione di cui all’articolo 93, comma 7-ter del d.lgs. 163/2006(attribuibili fino alla concorrenza del limite del 2%) non sono destinabili al personale con qualifica dirigenziale;
  • la nomina del Rup e la individuazione dei soggetti tecnici interni alla stazione appaltante destinati allo svolgimento delle mansioni oggetto degli incentivi con individuazione delle percentuali di pertinenza per i vari soggetti;
  • nelle spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento sono inserite le spese per l’assicurazione dei dipendenti impegnati nelle attività indicate;
  • la determina di approvazione degli incentivi viene sottoscritta dal Rup e contiene una dettagliata individuazione dei soggetti destinatari e dei relativi importi assegnati;
  • divieto di estensione dell’incentivo agli appalti di fornitura e servizi (art. 92, commi 5 e 6, d.lgs. 163/2006).

COSA ACCADE PER LE GARE POST-SBLOCCA CANTIERI?

L’assegnazione degli incentivi per le attività tecnico-amministrative (esclusi la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione) relative a procedure di gara avviate dopo il 19 aprile 2016 è disciplinata dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 che prevede, in sintesi, quanto elencato di seguito:

  • a valere sugli stanziamenti per la programmazione della spesa, predisposizione delle procedure di gara, per le funzioni di Rup, per la direzione dei lavori, per i collaudi (con esclusione della progettazione, del coordinamento della sicurezza e della verifica preventiva della progettazione), viene istituito un fondo non superiore al 2% (calcolato sull’importo dei lavori posti a base di gara) nelle spese previste per tali attività tecniche da assegnare ai dipendenti pubblici impegnati in tali attività;
  • l’inserimento, nel quadro economico dell’intervento, della previsione di spesa per gli incentivi secondo i criteri di calcolo indicati dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016;
  • le attività che rientrano nell’incentivo del 2% sono, pertanto: la programmazione della spesa, la predisposizione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, le funzioni di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione, il collaudo tecnico e amministrativo o verifica di conformità, di collaudo statico;
  • i criteri di ripartizione del fondo indicato sono inseriti in appositi regolamenti approvati dall’amministrazione;
  • gli importi indicati sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione;
  • la corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio;
  • gli incentivi corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente – anche da diverse amministrazioni – non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (Articolo 113, comma 3 del d.lgs. 50/2016);
  • ripartizione del 2% per incentivo in una quota dell’80% da destinare al Rup e agli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche e una quota del 20% da destinare all’acquisto di beni strumentali funzionali alla gestione dei progetti e dei controlli (nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, il 20% del fondo incentivi non può essere utilizzato per l’acquisto di beni);
  • le risorse o quota parte delle stesse del fondo indicato non sono destinabili al personale con qualifica dirigenziale.
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