Slocca cantieri: quali attività sono escluse dall’incentivo del 2%

Ancora nessun commento

prestiti ristrutturazione lavori edili subappaltoÈ stata eliminata, dal testo definitivo della legge Sblocca Cantieri, la precedente modifica del comma 2 dell’articolo 113 del codice che inseriva, tra le attività destinatarie dell’incentivo del 2%, quelle relative alla progettazione, al coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori e di verifica preventiva della progettazione. Pertanto le attività che ora risultano assegnatarie dell’incentivo del 2% sono rimaste quelle già definite dal testo vigente del d.lgs. 50/2016, vediamo nel dettaglio cosa è cambiato e quali sono le attività escluse dall’incentivo del 2%.

Restano fuori dall’applicazione dell’ incentivo del 2% le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la verifica del progetto (inserite dal d.l. 32/2019 e definitivamente eliminate dalla legge di conversione 55/2019) e ulteriori altri incarichi (consulenze specialistiche) se ritenuti necessari a supporto dell’attività del Rup e che devono essere conferiti in conformità con le procedure indicate dal codice (Articolo 113, comma 1 del d.lgs. 50/2016).

Tali attività, pertanto, dovranno essere svolte dagli uffici interni della stazione appaltante oppure affidate a soggetti esterni con le procedure previste per i servizi di architettura e ingegneria sulla base dei relativi costi a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Nella valutazione delle condizioni che interessano l’incentivo del 2% possono verificarsi, alla data attuale, due situazioni diversee relative :

  • nel primo caso agli interventi in corso e che ricadono nella disciplina del vecchio codice;
  • nel secondo caso per quelli che rientrano nell’applicazione delle norme in vigore dal 19 aprile 2016.

INCENTIVO DEL 2%. COSA ACCADE PER LE GARE ANTE-SBLOCCA CANTIERI?

L’assegnazione degli incentivi per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative relative a procedure di gara avviate prima del 19 aprile 2016 è disciplinata dall’articolo 92 del d.lgs. 163/2006 (ancora in vigore solo per le gare affidate prima del 19 aprile 2016) che prevede, in sintesi, quanto segue:

  • l’inserimento, nel quadro economico dell’intervento, della previsione di spesa per gli incentivi secondo i criteri di calcolo indicati dagli articoli 92 e 93 del d.lgs. 163/2006;
  • il limite del 2% di cui all’articolo 93, comma 7-bis del citato decreto è riferito all’importo posto a base di gara e costituisce la percentuale massima applicabile;
  • l’osservanza, per l’assegnazione degli incentivi, del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del singolo dipendente, previsto dall’articolo 93, comma 7-ter (introdotto dall’art. 13-bis della legge 114/2014) e confermato con successivo parere ANAC AG 41/2015/AC;
  • le risorse o quota parte delle stesse, del fondo per la progettazione di cui all’articolo 93, comma 7-ter del d.lgs. 163/2006(attribuibili fino alla concorrenza del limite del 2%) non sono destinabili al personale con qualifica dirigenziale;
  • la nomina del Rup e la individuazione dei soggetti tecnici interni alla stazione appaltante destinati allo svolgimento delle mansioni oggetto degli incentivi con individuazione delle percentuali di pertinenza per i vari soggetti;
  • nelle spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento sono inserite le spese per l’assicurazione dei dipendenti impegnati nelle attività indicate;
  • la determina di approvazione degli incentivi viene sottoscritta dal Rup e contiene una dettagliata individuazione dei soggetti destinatari e dei relativi importi assegnati;
  • divieto di estensione dell’incentivo agli appalti di fornitura e servizi (art. 92, commi 5 e 6, d.lgs. 163/2006).

COSA ACCADE PER LE GARE POST-SBLOCCA CANTIERI?

L’assegnazione degli incentivi per le attività tecnico-amministrative (esclusi la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione) relative a procedure di gara avviate dopo il 19 aprile 2016 è disciplinata dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 che prevede, in sintesi, quanto elencato di seguito:

  • a valere sugli stanziamenti per la programmazione della spesa, predisposizione delle procedure di gara, per le funzioni di Rup, per la direzione dei lavori, per i collaudi (con esclusione della progettazione, del coordinamento della sicurezza e della verifica preventiva della progettazione), viene istituito un fondo non superiore al 2% (calcolato sull’importo dei lavori posti a base di gara) nelle spese previste per tali attività tecniche da assegnare ai dipendenti pubblici impegnati in tali attività;
  • l’inserimento, nel quadro economico dell’intervento, della previsione di spesa per gli incentivi secondo i criteri di calcolo indicati dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016;
  • le attività che rientrano nell’incentivo del 2% sono, pertanto: la programmazione della spesa, la predisposizione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, le funzioni di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione, il collaudo tecnico e amministrativo o verifica di conformità, di collaudo statico;
  • i criteri di ripartizione del fondo indicato sono inseriti in appositi regolamenti approvati dall’amministrazione;
  • gli importi indicati sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione;
  • la corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio;
  • gli incentivi corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente – anche da diverse amministrazioni – non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (Articolo 113, comma 3 del d.lgs. 50/2016);
  • ripartizione del 2% per incentivo in una quota dell’80% da destinare al Rup e agli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche e una quota del 20% da destinare all’acquisto di beni strumentali funzionali alla gestione dei progetti e dei controlli (nel caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, il 20% del fondo incentivi non può essere utilizzato per l’acquisto di beni);
  • le risorse o quota parte delle stesse del fondo indicato non sono destinabili al personale con qualifica dirigenziale.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI