Illegittima segnalazione della Banca alla Centrale Rischi

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Cass., 12 febbraio 2014, Sez. I, n. 3161 (leggi la sentenza per esteso)

È illegittima la segnalazione della banca alla centrale rischi dopo l’accettazione del piano di rientro del debito da parte del cliente. Va comunque presa in considerazione, prima della segnalazione, la situazione economico-finanziaria dell’azienda.

A stabilirlo è la Suprema Corte con la sentenza 3165 del 12 febbraio 2014 che ha respinto il ricorso di una banca contro la decisione della Corte d’appello di Genova che l’ha condannata al risarcimento del danno per l’illegittima segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia a causa del mancato rientro delle esposizioni debitorie inferiori al fido concesso al cliente.

Nel caso specifico, la segnalazione è avvenuta dopo l’accettazione da parte della banca del piano di rientro del debito senza richiesta di alcuna garanzia reale o personale e successivamente al versamento della prima rata da parte del contribuente, in un contesto quindi di assoluta regolarità pattizia.

La Suprema Corte ha osservato che «la segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza».

Per questo, secondo Piazza Cavour, è infondata la linea di difesa che si basa sul concetto che “l’obbligo di segnalazione prescinde dalla situazione economico-finanziaria del cliente e che la banca non sia tenuta a valutarla, anche solo attraverso l’analisi dei bilanci”. Pertanto, la Banca ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.

 

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