La competenza del Giudice di Pace in materia di interessi

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Giudice di Pace Domodossola, 2 maggio 2014 (leggi la sentenza per esteso)

La decisione in commento trae origine da una citazione in giudizio notificata da un privato che aveva concluso con un Istituto di credito un contratto di mutuo per una cifra rilevante (270.000 Euro da restituire in 420 rate). Egli tuttavia si limitava a richiedere la ripetizione degli interessi relativi ad una sola rata per la somma di Euro 206.

Parte attrice affermava che il tasso di interesse pattuito doveva considerarsi usurario giacché sommando agli interessi corrispettivi anche il tasso previsto per quelli moratori si sarebbe verificato uno sforamento del tasso soglia. Per questo aveva chiesto al Giudice di pace di dichiarare la nullità della pattuizione relativa agli interessi e di applicare la sanzione prevista dall’art 1815 c.c.

La Banca si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente che la domanda di nullità della pattuizione avrebbe dovuto investire l’intero contratto (ovviamente con esclusivo riferimento alle pattuizioni relative agli interessi) e pertanto, stante l’importo notevole del capitale, la lite sarebbe stata di competenza del Tribunale ordinario. Nel merito la Banca contestava la prospettazione di controparte sostenendo che, ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia, non si deve considerare il dato risultante dall’accorpamento tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori stante la loro differente funzione all’interno del sinallagma.

Il Giudice di Pace, nel definire la vertenza, accoglieva in toto le pretese del mutuatario; ai fini della determinazione della competenza, deve considerarsi il criterio della domanda, domanda il cui valore era stato definito dal ricorrente nella somma di Euro 206.

Sul tema, spinoso e dibattuto, della cumulabilità degli interessi moratori a quelli corrispettivi Il Giudice di Pace richiamava sul punto il precedente di legittimità rappresentato da Cass. Civ. n. 350 del 2013 nonché l’altrettanto nota sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2002 trattandole come un unico complesso giurisprudenziale uniforme e concludendo per l’ammissibilità del cumulo tra interessi moratori e corrispettivi ai fini dell’accertamento della violazione dei limiti di usurarietà.

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