La sottoscrizione del verbale di consegna e collaudo senza riserve giustifica la società di leasing, che può fare affidamento sull’autoresponsabilità dell’utilizzatore

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Tribunale di Bologna, 26 maggio 2014 (leggi la sentenza per esteso)

Con una recente pronuncia, il Tribunale di Bologna si è soffermato a lungo sull’efficacia delle clausole c.d. di inversione del rischio contenute all’interno delle condizioni generali dei contratti di leasing, rilevando come, nonostante l’orientamento ondivago delle giurisprudenza, soprattutto ai fini del rilevamento, o non, dell’eventuale collegamento funzionale tra contratto di vendita e di locazione finanziaria, l’empasse possa essere superato esaminando il solo verbale di consegna e collaudo sottoscritto senza riserve dall’utilizzatore.

Il Tribunale Petroniano si è espresso, infatti, nei seguenti termini: “se l’utilizzatore firma il verbale di consegna senza riserve, egli poi non potrà sollevare eccezioni nei confronti del concedente (assumendo di non avere ricevuto il bene e quindi di essere legittimato a sospendere i pagamenti delle rate pattuite); in tal caso la clausola di inversione dei rischi opera compiutamente ed è valida, anche in considerazione del principio di autoresponsabilità che deve governare il comportamento delle parti e pecuniariamente dell’utilizzatore al momento della consegna/o mancata consegna del bene”.

In buona sostanza, nell’ambito delle operatività tipiche di un’operazione di leasing, il principio di autoresponsabilità gioca un ruolo fondamentale; sicché, se l’utilizzatore del bene dichiara l’esistenza di una determinata situazione di fatto (mancanza di vizi e/o difetti), questo non potrà poi sottrarsi alla medesima dichiarazione.

E ciò, prosegue il Tribunale, in quanto la dichiarazione rilasciata dall’utilizzatore fa nascere il legittimo affidamento, da parte della società di Leasing, circa la corrispondenza di quanto dichiarato con quanto realmente voluto.

Pertanto, la dichiarazione resa nel verbale di consegna e collaudo vincola il soggetto che l’ha emessa, anche se non corrisponde alla volontà interna del dichiarante.

In definitiva, detta dichiarazione ha efficacia vincolante per l’Utilizzatore, purché il verbale di consegna e collaudo sia stato sottoscritto senza riserva alcuna, certificando così l’esatta conformità e l’assenza di vizi e/o difetti del bene.

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