Contratti di mutuo e anatocismo

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Cass. 22 maggio 2014, n. 11400

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento ormai maggioritario della giurisprudenza di merito, secondo il quale il divieto di anatocismo è applicabile a tutti i mutui, anche a quelli fondiari stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000. In particolare, con riguardo a tale tipologia di prestito, i giudici di legittimità hanno osservato che è erroneo sostenere che gli interessi corrispettivi del mutuo, una volta divenuti esigibili, vengono conglobati nel capitale da restituire. Infatti, nei “c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento delle due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse”.

Secondo la Corte di Cassazione, dunque, a tutti i mutui bancari sono applicabili le limitazioni di cui all’art. 1283 c.c. La deroga al disposto di tale norma è consentita solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi, la quale deve indicare espressamente che gli interessi moratori sono dovuti anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi delle rate scadute.

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