Accesso gratuito e semplificato all’intervento del fondo di garanzia per le startup innovative
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Alle richieste di garanzia delle pmi innovative è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella presentazione al comitato di gestione. Queste alcune delle novità contenute in una bozza di decreto del ministero dello sviluppo economico emanato di concerto con il ministero dell’economia. Il decreto è attuativo dell’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (investment compact) convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33. I soggetti richiedenti la garanzia del fondo devono aver preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema predisposto dal soggetto gestore del fondo, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale della pmi innovativa ne attesta l’iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese. La dichiarazione è conservata dal soggetto richiedente e prodotta in caso di insolvenza della pmi innovativa o su semplice richiesta del soggetto gestore del fondo. La garanzia diretta del fondo copre fino all’80% (ottanta percento) dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti della pmi innovativa. La controgaranzia del fondo è concessa fino alla misura massima dell’80% (ottanta percento) dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% (ottanta percento). Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all’80% (ottanta percento) della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore. L’importo massimo garantibile dal Fondo per singola pmi innovativa è pari a 2,5 milioni di euro. La pmi innovativa deve essere costituita come società di capitali, anche in forma di cooperativa, con sede in Italia o in altro paese membro dell’unione europea o in stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia e sia in possesso della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, di azioni non quotate in un mercato regolamentato e dell’assenza di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati. La pmi innovativa può godere di una serie di agevolazioni: esonero dall’imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, deroghe al diritto societario, agevolazioni fiscali, ricorso all’equity crowdfunding, intervento semplificato, gratuito e diretto al fondo di garanzia per le pmi e sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell’agenzia Ice.

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