Sentenza Tribunale di Venezia, 27 novembre 2014
Con Sentenza del 27 novembre 2014, il Tribunale di Venezia si è pronunciato in materia di ammortamento alla francese, andando a consolidare l’oramai granitico orientamento giurisprudenziale che nega il parallelismo tra i predetto metodo di calcolo e l’anatocismo.
In questa direzione, l’Organo Giudicante ha posto l’accento sul meccanismo di calcolo, che “non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o con le rate precedenti”.
L’analisi prosegue poi attraverso il confronto tra ammortamento alla francese e all’italiana: secondo il Giudice di prime cure la diversità ontologica esistente tra i due non determina in alcun modo la “presenza di un interesse “composto” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all’italiana che si fonda sulle rate a capitale costante”.
A ben guardare, l’ammortamento alla francese importa ex sè il rispetto della disciplina codicistica dettata in materia di imputazione del pagamento agli interessi di cui all’art. 1194: l’operatività del piano garantisce “un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l’imputazione più ad interessi che a capitale”.
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