La violazione degli obblighi informativi non determina la nullità del contratto
riconoscimento

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Tribunale di Prato, 15 gennaio 2015 

E’ quanto affermato di recente dal Tribunale di Prato, il quale, investito della problematica sul punto ha precisato che: “la violazione degli obblighi informativi per giurisprudenza costante non determina la nullità del contratto.

La ragionespiega il Tribunale toscano, dipende dal fatto che nel caso in cui l’istituto di credito, o la società finanziaria, non assolvano ai propri obblighi informativi, “vengono in considerazione obblighi di comportamento la cui inosservanza può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità (precottrattuale o extracontrattuale a seconda dei casi), ma giammai sotto il profilo dell’invalidità del negozio

Di conseguenza, conclude il Tribunale di Prato, la relativa domanda di nullità non può trovare accoglimento.

Il T.U.B., infatti, non contempla alcuna specifica ipotesi di nullità, per l’eventualità in cui l’istituto che ha erogato il credito in favore del consumatore non abbia assolto ai propri obblighi informativi.

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