Tribunale di Udine, 30 giugno 2015
Un correntista adiva in Giudizio la Banca, contestandogli l’applicazione di interessi anatocistici e usurari, oltre ad indebite commissioni di massimo scoperto; parte attrice affermava di essere in credito nei confronti dell’Istituto di Credito e chiedeva la condanna di quest’ultimo alla restituzione in proprio favore di quanto indebitamente versato oltre il dovuto. La Banca si costituiva in giudizio lamentando, tra le altre cose, la mancata produzione dei contratti e dei decreti ministeriali previsti dalla legge 108/1996.
Il Giudice friulano, accogliendo le tesi difensive, rigettava la domanda attorea relativa agli interessi anatocistici, usurari e quant’altro, rilevando che l’onere di motivazione ed allegazione incombe sulla parte attrice. Il contratto non è stato depositato in atti dall’attrice nemmeno con le memorie istruttorie benché la banca ne avesse sottolineato la mancanza già in comparsa di costituzione e risposta; per questo motivo non è dato sapere nemmeno l’anno in cui il contratto è stato stipulato. Contratto senza il quale non è possibile ricostruire la precisa volontà delle parti alla data di sottoscrizione dell’accordo. Ai sensi dell’art 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve necessariamente provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Inoltre, il Giudice non può disporre una CTU (che è infatti stata dichiarata inammissibile poiché meramente esplorativa) se non previa produzione da parte dell’attore che eccepisce l’usurarietà delle clausole contrattuali dei decreti ministeriali previsti dalla legge 108/1996. Questi decreti non hanno natura normativa bensì amministrativo, sicché sono sottratti all’operatività del principio iura novit curia ed è quindi preciso onere della parte depositarli in giudizio, non essendo il Giudice tenuto a conoscerli o acquisirli.