Tribunale di Vicenza, 5 maggio 2015
Parte ricorrente nel ricorso lamentava l’errata capitalizzazione trimestrale degli interessi al conto corrente bancario, il superamento del tasso soglia di usura e l’indebita pretesa di somme a titolo di commissioni e spese di massimo scoperto per disposizioni fondi.
La Banca si costituiva in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso, non essendo possibile la nomina di un consulente tecnico ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., al fine di demandargli la soluzione di questioni giuridiche controverse fra le parti, che richiedono, invece, l’espletamento di una istruttoria da svolgersi con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione. Il Giudice berico, aderendo alla tesi difensiva della Banca rigettava il ricorso, argomentando sul punto che l’istituto di cui all’art 696 cpc, ha la funzione di favorire la conciliazione tra le parti della lite con riguardo ai casi in cui la controversia verta sul quantum e dipenda dalla difficoltà della sua determinazione, mentre nel caso di specie è in contestazione l’an della pretesa restitutoria attorea.
Il Tribunale di Vicenza, quindi, sembra ribadire il concetto per cui la consulenza di cui all’art. 696 bis c.p.c. non può essere disposta qualora presupponga la soluzione di questioni giuridiche, che necessitano il contraddittorio tipico del processo ordinario. Compito del C.T.U. è, infatti, quello di determinare il quantum debeatur senza sconfinare nella valutazione dell’ an debeatur, svolgendo così pienamente il suo ruolo di ausiliario del Giudice.
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