Anche l’avvocato può essere considerato un consumatore
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E’ questa la massima espressa nella recentissima decisione della Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sull’esatta interpretazione dell’art. 2, lettera b), della Direttiva 93/13/CEE  intervenuta in data 05/04/1993 (ossia la direttiva “Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori”).

Il giudizio promosso avanti la Corte di Giustizia Europea era volto all’accertamento del carattere abusivo di una delle clausole del contratto di finanziamento sottoscritto da un avvocato quale obbligato principale e, al contempo, quale garante ipotecario dei beni destinati all’esercizio della propria attività professionale.

Investita della questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 2, lettera b) della Direttiva 93/13/CEE del 05/04/1993, la Corte di Giustizia Europea torna ad interrogarsi nuovamente sui limiti di estensione della qualifica di consumatore, quale “persona fisica che agisce per fini che non rientrano nell’ambito della sua attività professionale”, precisando che “è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che detta direttiva definisce i contratti ai quali essa si applica”.

Proseguendo in questa direzione, i Giudici Europei ricordano anche che un soggetto può, al contempo, agire sia in qualità di consumatore sia in qualità di professionista, e che il Giudice nazionale ha il dovere di valutare “tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare della natura del bene o del servizio oggetto del contratto considerato, idonee a dimostrare i fini per i quali il bene o il servizio è acquisito”.

Di tal ché, conclude la Corte, appare plausibile “qualificare un avvocato come “consumatore” ai sensi dell’art. 2, lettera b), di detta direttiva, qualora tale avvocato agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”.

In definitiva, questa la decisione alla quale è pervenuta la Corte di Giustizia Europea: “l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale disposizione, qualora un simile contratto non sia legato all’attività professionale di detto avvocato. La circostanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un’ipoteca concessa da tale persona in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio della sua attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non è in proposito rilevante”.

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