Responsabilità della banca per il mancato rilievo della falsificazione di un assegno
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Suprema Corte con sentenza n. 6513  del 20/03/2014

La suddetta pronuncia ha chiarito che la diligenza, che la banca deve spiegare nell’analisi della genuinità e fedeltà dell’assegno presentato per il pagamento, deve essere riferita non a quella di un qualsiasi osservatore di medio interesse e di media diligenza, bensì ad un esaminatore attento e previdente, ciò in ragione del maggior grado di prudenza e attenzione che la professionalità del servizio consente di attendersi. Il grado di diligenza richiesto è quindi quello di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.

Una volta precisato che la diligenza richiesta è quella dell’accurato banchiere, la Suprema Corte si è premurata di osservare che tale concetto, essendo attinente ad una clausola generale, non può rimanere cristallizzato, ma deve modularsi in base alle condizioni storicamente date ed al contesto in cui si svolge l’attività professionale che, di volta in volta, verrà in rilievo.

Ne consegue che spetterà al giudice di merito valutare la rispondenza tra la condotta richiesta alla banca in quel dato momento storico, rispetto a quella data falsificazione. Il giudice dovrà, dunque, valutare in concreto e caso per caso il grado di esigibilità della diligenza stessa.

Non costituiscono, quindi, una contraddizione all’indirizzo giurisprudenziale prevalente quelle  pronunce che affermano come gli istituti di credito non siano tenuti a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici, al fine del rilevamento delle contraffazioni dei titoli presentati all’incasso; come anche le sentenze in cui i giudici affermano che gli impiegati di banca  preposti al pagamento degli assegni non devono essere dotati di specifiche competenze in campo grafologico (sul punto si segnala la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 24 gennaio 2014  per cui “la responsabilità della banca va affermata solo se essa abbia accettato per l’incasso un assegno alterato o contraffatto qualora tale contraffazione sia rilevabile ictu oculi”). Si tratta, in sostanza, solo di mere puntualizzazioni all’indirizzo maggioritario, che attingono al dato esperienziale della condotta implicata e che ponderano il grado di esigibilità della condotta richiesta, la quale rimane comunque ancorata a quella di natura tecnica dell’accorto banchiere e che, per l’appunto, spetta al giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento, misurare in concreto e caso per caso.

Articolo tratto da

iusletter

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