In arrivo nuove regole per la formazione obbligatoria Ivass

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IVASS ha pubblicato in questi giorni il documento che include la pubblica consultazione relativa alla disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell’art. 22, comma 9, del decreto-legge 179/2012 (Dl Sviluppo Bis) convertito nella legge 221/2012, con le conseguenti modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

L’intervento regolamentare, scrive l’Istituto, ha il fine di favorire “il rafforzamento dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi di cui all’art. 111 del Codice delle Assicurazioni (collaboratori iscritti nella sezione E del Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione – RUI e produttori diretti di imprese iscritti nella sezione C); tiene in considerazione la crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica; riunifica e armonizza la disciplina esistente in materia”.

La materia relativa alla formazione degli intermediari, attualmente disciplinata dal Regolamento ISVAP 5/2006 (artt. 17, 21, 38, 42 e 58 bis), in relazione alla sezione del RUI di appartenenza, differenzia tra:

  • Obblighi di formazione previsti per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C ed E; per gli addetti operanti all’interno dei locali degli intermediari di “primo livello” (A – agenti, B – brokers, D – Banche, SIM, altri intermediari finanziari, Poste Italiane); per il personale dei call center di intermediari. Sono esenti dagli obblighi di formazione – e continuano ad esserlo anche in base alla nuova disciplina – gli agenti e i brokers (sezioni A e B), ai quali è richiesto il superamento di una prova di idoneità ai fini dell’iscrizione, nonché gli iscritti in sezione D;
  • Obblighi di aggiornamento (richiesti senza eccezioni per tutti gli iscritti nelle varie sezioni del RUI, inclusi agenti e brokers, nonché per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario e nei call center di intermediari).

Lo schema di regolamento – scrive l’IVASS – riunifica le disposizioni contenute nei Regolamenti ISVAP 5/2006 e 34/2010 in tema di formazione e aggiornamento e introduce “una serie di previsioni innovative finalizzate a elevare gli standard professionali degli addetti alle reti distributive, sul presupposto che un adeguato livello di conoscenza e di capacità professionale dei medesimi costituisca snodo cruciale ai fini di un corretto e affidabile rapporto con la clientela e rappresenti la condizione per lo sviluppo di sane dinamiche di mercato nell’ottica della protezione del consumatore”.

Le principali innovazioni contenute nello schema di regolamento in pubblica consultazione riguardano:

  • Modalità di fruizione dei corsi

Piena equiparazione e integrale intercambiabilità dei corsi a distanza rispetto ai corsi in aula, al fine di favorire una maggiore flessibilità nelle scelte organizzative dei soggetti vigilati;

Previsione di specifiche e più rigorose caratteristiche per la formazione a distanza (video-conferenza e e-learning), basate soprattutto sui principi di tracciabilità e interattività.

  • Standard organizzativi

Maggiore flessibilità negli obblighi di aggiornamento, previsti su base biennale anziché annuale, mantenendo intatto il monte-ore complessivo ma con facoltà di distribuzione non uniforme nell’arco del biennio (almeno 15 ore in un anno su 60 totali);

Riferimento all’anno solare (dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione o all’inizio dell’attività) al fine di allineare le diverse scadenze con semplificazione dell’attività di programmazione dei corsi.

  • Contenuti dei prodotti formativi

Prodotti formativi strutturati in aree tematiche e contenuti minimi di riferimento, indicati in una scheda allegata al regolamento;

Percorsi formativi modulari, di base e integrativi, anche in relazione alle caratteristiche soggettive dei destinatari (agenti/brokers/addetti call center) e alle caratteristiche oggettive dell’attività svolta (collocamento a distanza, riassicurazione, gestione sinistri etc.).

  • Requisiti dei soggetti formatori

Se la formazione è in outsourcing, per gli enti erogatori è previsto l’obbligo della certificazione di qualità per la formazione iniziale; tale previsione non si applica se i corsi sono tenuti ed organizzati direttamente dalle imprese e dagli intermediari o da Università riconosciute dal MIUR;

Per i docenti (anche nel caso di formazione erogata direttamente dalle imprese e dagli intermediari) sono previste specifiche caratteristiche di idoneità.

  • Modalità di accertamento delle competenze acquisite

Disciplina dettagliata delle procedure del test finale di verifica.

  • Controlli interni delle imprese sulla rete distributiva

Previsione di un ruolo più attivo e incisivo degli organi amministrativi delle imprese nella definizione di linee strategiche in materia di formazione degli intermediari.

Lo schema di regolamento prevede quale data di entrata in vigore il 30 giugno 2014. Per la sola disciplina dell’aggiornamento, informa l’IVASS, è prevista l’entrata in vigore al 1° gennaio 2015, allineandone il riferimento all’anno solare. Inoltre, considerati gli adempimenti innovativi previsti, con particolare riguardo alla nuova disciplina in tema di: a) certificazione degli enti erogatori, b) caratteristiche tecniche delle piattaforme di e-learning; c) regole di svolgimento del test finale, che verosimilmente richiederanno tempi di implementazione delle necessarie misure organizzative, l’Istituto ha reputato opportuno inserire una norma transitoria che faccia salva la formazione iniziale conseguita sulla base delle vecchie regole entro il 31 dicembre 2014 con richiesta di iscrizione/avvio dell’attività entro la stessa data, facendo decorrere le nuove regole dal 1° gennaio 2015.

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