Agenti e mediatori, stessa sede con incompatibilità

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Nella stessa sede possono svolgersi più attività. Se però le attività sono incompatibili (come agente e mediatore), la condivisione della sede non vuol dire che l’agente può operare nell’ambito dell’impresa di mediazione (né viceversa). In concreto, in un’unica ubicazione (sede fisica) possono coesistere l’attività di mediazione e agenzia ma nei confronti dei terzi le due attività (mediazione e agenzia) stante il regime di incompatibilità, non possono sovrapporsi e incardinarsi in una sola impresa o in una sola persona fisica. Questa è quanto si legge nella circolare Mise – dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione (registro imprese) del 5 febbraio 2014 n. 3367/C in risposta a un quesito da parte delle Cciaa e associazioni di categoria. Le Cciaa chiedevano al Mise l’esatta interpretazione della dicitura «presso la sede o localizzazione sopra indicata non viene svolta l’attività di mediazione» contenuta nella sezione Scia modello Arc. I tecnici del Mise sottolineano che la disciplina generale non prevede limitazioni di sorta affinché, più imprese (sia individuali che societarie) eleggano la propria sede all’interno di un medesimo ufficio, immobile o stabile. No diversamente appare, con riferimento alle attività soggette a regolamentazione, come quelle di agente e rappresentante di commercio e di mediatore. È pur vero ricordano i dirigenti Mise che la disciplina pubblicistica pone un espresso e reciproco divieto di esercizio congiunto delle attività sopra richiamate, da parte della stessa persona fisica o della stessa impresa. Infatti, l’articolo 5, 4 comma, della legge n. 2014 del 1985 sanziona l’incompatibilità specifica dell’esercizio delle due attività quando afferma che «l’iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali l’iscrizione è prescritta in detti ruoli». Mentre, l’articolo 5, della legge n. 39 del 1989 pone un’incompatibilità generale con tutte le altre attività professionali «escluse quelle di mediazione comunque esercitate».

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