Assegno senza provvista e iscrizione in C.A.I.

Tribunale Roma, 23 maggio 2014 (leggi la sentenza per esteso)

Come noto, nel caso in vui venga emesso un assegno bancario, risultato privo di provvista al momento della presentazione per l’incasso, decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dal preavviso di revoca di cui all’art. 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, gli istituti di credito sono tenuti a procedere con l’iscrizione del traente nell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d’Italia (c.d. Centrale di Allarme Interbancaria).

Il giudice romano ha, tuttavia, evidenziato che la fattispecie dell’emissione di un assegno in assenza di fondi, ai sensi dell’art. 2, legge n. 386/90, ricorre soltanto allorché il titolo sia presentato all’incasso “in tempo utile”, ovvero entro il termine di otto giorni dall’emissione, se pagabile nello stesso comune in cui risulta emesso, o entro quindici giorni, se pagabile in altro comune.

Articolo tratto da

iusletter

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