Assopam: Oam deve fare di più e ci deve delle risposte da anni
criteri di adesione agenti finanziari

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“Noi di Assopam abbiamo chiesto delucidazioni per togliere alcuni dei tanti dubbi a chi costantemente crede in una attività e ci lavora da decenni!” dichiara il presidente Assopam – Raffaele Tafuro.

“Una considerevole parte di questa attività oggi è divenuta borderline a causa dei numerosi soggetti che operano come gli pare sia per la mancanza di controlli ferrati sia per i numerosi operatori bancari consenzienti (è assurdo che questi ultimi non rischiano nulla nonostante abbiamo più volte sollecitato di allargare le misure cautelari riservate agli abusi anche a loro, la logica vuole che l’abusivo esiste grazie al bancario consenziente “non ci vuole uno scienziato per capirlo”)!!!” continua il presidente Assopam

A questo proposito non ci resta che sperare nel management del nostro Organismo (al quale chiediamo di operare con maggiore forza determinazione ma sopratutto con passione) affinchè si attivi fino alla totale estinzione di tutte le lacune che si sono create subito dopo l’entrata in vigore e l’attuazione della legge 141.2010 che a nostro avviso viene rispettata solo da pochi comuni mortali!

Inoltre ribadiamo le stesse domante già protocollate nel lontano 22.01.2015 rimaste ancora inevase e senza risposta!!! Con l’auspicio che le stesse abbiano le dovute risposte in tempi accettabili!  ”

 

Domande poste da Assopam:

 

  1. Quali conseguenze pagherebbe un istituto erogante che si rifiuta di prendere in carico e/o di lavorare una pratica di finanziamento portata in filiale dall’amministratore e/o da un incaricato autorizzato di una società di mediazione creditizia? (rt)

 

  1. Quali conseguenze pagherebbe un istituto erogante che si rifiuta di prendere in carico e/o di lavorare una pratica di finanziamento portata in filiale dall’amministratore e/o da un incaricato autorizzato di una società di mediazione creditizia che ha provveduto personalmente ad accompagnare il cliente all’interno della filiale dell’istituto erogante? (rt)

 

  1. Quali conseguenze pagherebbe un istituto erogante che si rifiuta di prendere in carico una pratica e/o un cliente portata/o dall’amministratore di una società di mediazione creditizia e/o da un incaricato autorizzato e poi lo stesso istituto erogante dopo un poco di tempo (ignorando letteralmente la società di mediazione creditizia) finanzia il cliente? (rt)

 

  1. Perchè i dipendenti e/o gli incaricati dell’associazioni di categorie come ad esempio Confesercenti Cna Confcommercio Casartigiani ecc. possono operare nel mondo della mediazione creditizia senza nessun obbligo di iscrizione negli elenchi OAM? (rt)

 

  1. Perché le associazioni di categoria “come al punto 4” pur esercitando le proprie attività nello stesso modo delle società di mediazione creditizia, hanno il privilegio di potersi avvalere di convenzioni e/o strettissimi rapporti di collaborazione con numerosi e blasonati istituti eroganti (molte di esse vantano convenzioni come ad esempio Artigiancassa e Findomestic Gruppo Bnp Paribas nonché numerosi confidi 107 e 106 e disporre della reale possibilità di poter caricare direttamente e comodamente dai propri uffici, nei sistemi degli istituti di credito eroganti tutte le pratiche procacciate. Questa operatività non è in netto contrasto con la legge 141.2010 e con l’etica professionale imposta da Banca d’Italia e MEF? E possibile che vi sia nell’anno 2015 un modus operandi di cui sopra, senza nessun obbligo di iscrizione negli elenchi OAM? (rt)

 

  1. Perché le associazioni di categoria “come al punto 4” pur esercitando le proprie attività nello stesso modo delle società di mediazione creditizia possono disporre dei seguenti privilegi?

 

  • Nessun obbligo di iscrizione OAM;
  • poiché non iscritti non possono essere controllati dagli Ispettori OAM;
  • non hanno nessun costo fisso OAM annuale;
  • nessun obbligo di stipulare una polizza con premio annuale;
  • nessun obbligo su riciclaggio;
  • nessun obbligo sulla trasparenza;
  • nessun obbligo nel sostenere corsi di aggiornamento annuali;
  • nessun obbligo di censire la propria rete;
  • hanno la possibilità di collaborare liberamente con Dottori Commercialisti, Avvocati, Sindacati, Caf, società di serivizi ecc.ecc. senza sostenere i costi fissi Enasarco.
  • ? (rt)

 

 

  1. La società di mediazione creditizia in virtù del principio di indipendenza può operare con una moltitudine di intermediari finanziari, anche in assenza di un accordo formalizzato con essi, inoltre gli ultimi anni si sono caratterizzati per le  politiche commerciali restrittive degli stessi intermediari finanziari a collaborare sotto qualsiasi forma, soprattutto con le piccole società di mediazione creditizia. All’uopo,  nel caso in cui il cliente stipuli un contratto di finanziamento con intervento di una società di mediazione creditizia, ma (come da prassi diffusa) l’intermediario erogante non intende riconoscere la figura del mediatore e consequenzialmente inserirne il compenso nell’indicazione TAEG del contratto di finanziamento, quali sono i risvolti di un eventuale e futuro contenzioso da parte del cliente contro l’intermediario erogante sotto il profilo della trasparenza e correttezza delle informazioni dei contratti di finanziamento? Può il mediatore essere coinvolto, nonostante il suo operato sia stato perfettamente in linea sotto i medesimi aspetti? Il mediatore deve segnalare tale comportamento dell’intermediario ed a chi? (af)

 

  1. Stante la incontestata e incontestabile  definizione di “mediatore creditizio”, come si può configurare la attività di mediatore “appunto” se non esiste alcun rapporto con l’intermediario finanziario? Poiché il mediatore   non può essere legato a nessuna delle parti, se lo stesso agisce su incarico del cliente e viene pagato esclusivamente dal cliente stesso si configura un rapporto consulenziale (contratto d’opera) ampiamente normato dal codice civile e diverso da quello di mediatore creditizio, quindi si può avere conferma che la società in causa “che procaccia affari senza mandati” non necessita dell’iscrizione oam? (am)

 

  1. Se vale il principio di incompatibilità sancito nella comunicazione n.1 /2013 dell’OAM se una banca si avvale solo di una rete agenziale per la distribuzione dei propri prodotti senza avere reti proprie, come può un mediatore creditizio operare con detta banca? Tale impossibilità sarebbe una turbativa del mercato in quanto taglierebbe fuori dalla operatività una categoria (mediatori creditizi) e obbligherebbe un consumatore  a non poter contare su una figura imparziale  potendo solo avere a che fare con la banca o propri agenti? (am)

 

  1. Visto il perdurare degli effetti devastanti in termini di crollo dei fatturati dalle reti terze scaturito successivamente all’attuazione del Decreto Legge 141.2010 in controtendenza al continuo crescendo fenomeno delle attività creditizie abusive (che evidentemente creano incassi di provvigioni A NERO), perché l’OAM non suggerisce agli organi preposti e/o competenti di attivarsi nel creare un pool di professionisti con incarico esclusivo di ispezionare gli istituti eroganti e verificare se tali istituti adottano le misure imposte dalla su citata legge? (rt)

 

 

Si allega il file protocollato in data 22.01.2015 a seguito della riunione Assopam/Oam

Documento-ufficiale

 

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