Banca d’Italia è l’unico parametro per la verifica del tasso soglia
Il difficile governo in banca uic

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Trib. Milano, 24 settembre 2015, n. 10737

Con una recentissima pronuncia, il Tribunale di Milano, nell’escludere il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca in un contratto di conto corrente, ha affermato che le istruzioni di Banca d’Italia  “non hanno valenza di norma primaria; tuttavia è la stessa norma primaria, di cui all’art. 2 L.108/96, ad attribuire al Ministerro del Tesoro, sentiti Banca d’Italia e Ufficio Italiano cambi, il compito di “rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad annuo, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari” ed è tale rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, divenendo parametro di riferimento per gli intermediari per la verifica di rispetto del tasso soglia.””

Ne consegue che le banche e gli intermediari finanziari devono attenersi ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, poiché, tiene a precisare il Tribunale di Milano, “non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni e, conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti”.

In più, aggiunge il Giudice adito, “si rileva come parte attrice, fondando le proprie pretese su di una perizia che espressamente contraddice i principi fissati dalla Banca d’Italia, non abbia fornito alcun elemento di prova sufficiente a sostegno delle proprie allegazioni.”.

La perizia di parte, infatti, conclude il Tribunale, non solo “non può ritenersi prova idonea sufficiente a sostenere le domande attoree”, ma nel caso di specie non potrebbe, in nessun caso, essere presa in considerazione,  poiché nella “misurazione del TEG, espressamente si discosta dalle Istruzioni della Banca d’Italia.”.

Articolo tratto da

iusletter

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