Banche, responsabilità estesa

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La sentenza 27875/2013 esamina un altro profilo della vicenda Cirio, cioè il conflitto di interessi tra la stessa società e la banca. La Corte applica il principio che impone agli intermediari finanziari, quando vendono propri titoli, di evitare il conflitto di interessi. Ciò significa che le banche non possono trasferire sui propri clienti il rischio di titoli senza un’adeguata informazione. L’onere della prova, con l’ausilio di una consulenza tecnica, spetta ai risparmiatori, che devono dimostrare il comportamento discutibile. Sarà ora la Corte di appello di Bari a dover verificare se le operazioni effettuate sui vari conti si sono svolte con la finalità di trasferire il rischio dell’esposizione che lo stesso intermediario aveva assunto nei confronti della Cirio.

Le procedure concorsuali non precludono l’accertamento del danno prodotto da un intermediario finanziario che non abbia informato il cliente sul rischio dell’investimento. È il principio espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza 27875 del 12 dicembre 2013, ottenuta da un piccolo risparmiatore per il crack della Cirio.

In altri termini, è l’intermediario finanziario (banca, assicurazione) che paga il cliente per non avere fornito tutte le informazioni sul rischio del titolo acquistato, anche quando pende una procedura concorsuale (nel caso specifico, un’amministrazione straordinaria). L’obbligo di informare opera per tutti i prodotti finanziari (titoli, obbligazioni), oggetto di transazione presso intermediari autorizzati.

L’intermediario non solo ha l’obbligo di informare il cliente, ma anche di stipulare un contratto “quadro” con il quale si impegna a fornire tutte le informazione sulla gestione dei titoli. L’importanza di tale contratto quadro emerge sia nella fase antecedente che in quella successiva alla sottoscrizione.

Gli investimenti compiuti in assenza del contratto “quadro” sono infatti nulli (Cassazione 7283/13). Mentre vi è responsabilità per inadempimento l’intermediario che ha effettuato un’ operazione senza aver rispettato le norme di condotta previste dal contratto. In altri termini, la banca risponde dei danni che il risparmiatore ha subito per una cattiva gestione del deposito titoli.

Il cliente non potrà tuttavia invocare la nullità delle operazioni effettuate dall’intermediario dopo che è stato sottoscritto il contratto “quadro”.

Nel caso in esame, le operazioni sulle obbligazioni Cirio erano state acquistate dopo la conclusione del contratto «quadro», ed erano quindi valide: il cliente cioè non poteva eccepire una nullità integrale del rapporto con l’intermediario. Poteva al più eccepire la scorretta gestione del rapporto, con le relative responsabilità: questa prospettiva di recupero è stata appunto oggetto di discussione in Cassazione, poiché la Cirio era in amministrazione straordinaria e secodno la Corte d’Appello di Bari tale circostanza escludeva l’esistenza di un danno.

L’ amministrazione straordinaria redenve infatti impossibile prevedere se le obbligazioni avrebbero potuto essere in tutto o in parte rimborsate. E ciò con ulteriore beffa per il risparmiatore. La Cassazione non condivide queste conclusioni, affermando che esiste una comune responsabilità tra società (Cirio) e la banca nel caso in cui sia stato omessa l’informazione sul rischio del prodotto finanziario. Il danno è presente e si quantifica nella differenza tra il valore del titolo al momento dell’acquisto e quello al momento della presentazione della domanda risarcitoria.

Se poi la Cirio in amministrazione straordinaria fosse in grado di rimborsare in parte il credito, spetterà alla banca dimostrare il pagamento parziale del titolo, mentre i risparmiatori potranno chiedere il pagamento della differenza (fino al danno totale) al proprio intermediario. In altri termini il danno del risparmiatore genera una responsabilità solidale tra la società che emette i titoli di debito e le banche.

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