Bando per il primo insediamento di giovani in agricoltura
deposito cauzionale deposito beni mobili, consumi

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IINSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA, pubblicato il bando nazionale ismea 2018.
Si tratta del bando per il primo insediamento di giovani in agricoltura e che intendono acquistare un’azienda agricola con mutui a tasso agevolato, a favore di giovani che hanno un’età da 18 a i 41 anni.
OBIETTIVO: favorire il ricambio generazionale in agricoltura mediante l’inserimento di giovani nella
conduzione di imprese agricole competitive.
AMBITO TERRITORIALE:  le misure incentivanti sono applicabili su tutto il territorio nazionale.
DUE LOTTI: il bando è articolato in due lotti in base alla localizzazione::
LOTTO 1: regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.
LOTTO 2: regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
RISORSE: La dotazione destinata a finanziare le operazioni è pari a euro 70.000.000,00.
BENEFICIARI: i giovani agricoltori, anche organizzati in forma societaria, che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione.
AGEVOLAZIONI: il premio di insediamento è concesso nel quadro di un’operazione di leasing, finalizzata
all’acquisizione dell’azienda agricola ed è erogato in due tranches nell’arco di un periodo massimo
di cinque anni.
IL PREMIO DI INSEDIAMENTO: è concesso in conto interessi, ad abbattimento delle rate, da restituire
secondo un piano di ammortamento, di durata variabile, a scelta del soggetto beneficiario, tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni.
AMMONTARE MASSIMO DELL’AIUTO: non può essere superiore alla somma di 70.000 €.
LEASING FINANZIARIO: il leasing finanziario, di durata variabile dai 15 ai 30 anni, è concesso da ISMEA ed è rimborsabile in rate semestrali posticipate.
LIMITI DI FINANZIAMENTO DELLE OPERAZIONI: le operazioni fondiarie del presente Bando si realizzano attraverso l’acquisto a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) della struttura fondiaria agricola e la sua successiva vendita, con patto di riservato dominio.
IMPORTO RICHIESTO PER L’OPERAZIONE:  deve essere compreso tra 250.000 euro (soglia minima) e 2.000.000 di euro (sogliamassima). Le agevolazioni previste dal presente Bando possono essere richieste anche nel caso in cui l’operazione fondiaria abbia un valore di stima superiore a 2.000.000 di euro (leggi tutto).
DOMANDE: dal 28 marzo.2018 fino al 11 maggio 2018.

ISMEA BANDO 2018

BANDO PER L’INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA

FINALITÀ

Incentivare sull’intero territorio nazionale l’insediamento di giovani in agricoltura.

  • Il bando si pone l’obiettivo di sostenere le operazioni fondiarie riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante l’erogazione di un contributo in conto interessi.

Il presente Bando è articolato in due lotti in base alla localizzazione geografica delle operazioni fondiarie:

  • a.LOTTO 1 comprende le Regioni:
    Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.
    La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 1 è pari a euro 35.000.000,00.
  • b. LOTTO 2
    comprende le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 2 è pari a euro 35.000.000,00.

AGEVOLAZIONI

Contributo in conto interessi nella misura massima attualizzata di Euro 70.000,00 (settantamila/00) rogabile per il 60% alla conclusione del periodo di preammortamento e dunque all’avvio dell’ammortamento dell’operazione e per il 40% all’esito della corretta attuazione del piano aziendale allegato alla domanda di partecipazione.

  • L’attuazione del piano non può avere inizio prima della determinazione di concessione delle agevolazioni, deve essere avviata entro 9 mesi dalla data di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni e deve essere completata in un periodo massimo di cinque anni dalla stipula stessa, pena la decadenza dal contributo.

Il tasso finale applicabile all’operazione non potrà essere inferiore allo 0,50% annuo.

La durata del piano di ammortamento dell’operazione può, su domanda del richiedente, essere alternativamente di:

• 15 anni (più 2 anni di preammortamento)
• 20 anni (più 2 anni di preammortamento)
• 30 anni (comprensivi di 2 anni di preammortamento)

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

  • fino alla data di verifica della corretta attuazione del piano aziendale sarà corrisposta all’ISMEA la rata di ammortamento calcolata applicando il contributo in conto interessi nella misura del 60% dell’agevolazione concessa;
  • in caso di esito positivo della verifica, dalla data di verifica stessa, sarà corrisposta all’ISMEA la rata calcolata applicando il contributo in conto interessi nella misura del 100% dell’agevolazione e la prima rata in scadenza sarà ridotta in misura corrispondente alle maggiori somme in precedenza versate dal beneficiario;
  • in caso di esito negativo della verifica, dalla data di verifica stessa, il beneficiario sarà tenuto a pagare all’ISMEA la rata calcolata senza applicazione del contributo in conto interessi. La prima rata utile sarà di conseguenza aumentata in misura corrispondente alle minori somme in precedenza versate dal beneficiario.

I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati con altri contributi provenienti da fonti di finanziamento nel rispetto del Regolamento (UE) n. 702/2014.

  • Nel caso di società agricola, possono beneficiare del contributo due o più giovani, ciascuno in possesso dei requisiti, che assumano congiuntamente la titolarità dell’azienda, nonché la relativa rappresentanza, così come previsto nelle condizioni di insediamento, fermo restando che l’ammontare del contributo resta contenuto nei limiti previsti.

REQUISITI SOGGETTIVI

La partecipazione al presente Bando è riservata ai giovani che intendono insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda e che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

  • a. età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti;
  • b. cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
  • c. residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
  • d. possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, attestate da almeno uno dei seguenti documenti:
    – titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;
    – titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;
    – esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale;
    – attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione professionale.

Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non disponga di adeguate capacità e competenze professionali, è ammesso alla partecipazione, a condizione che dichiari di impegnarsi ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni.

Nel caso di insediamento in impresa individuale, ai fini della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni, il soggetto richiedente dovrà insediarsi quale capo azienda in una impresa individuale che, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione della domanda alle agevolazioni, deve risultare, a pena di decadenza:

  • a. titolare di partita IVA in campo agricolo;
  • b. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
  • c. iscritta al regime previdenziale agricolo.

Nel caso di insediamento in società agricola, almomento della presentazione della domanda il soggetto richiedente deve risultarne socio e la società (di persone, capitali ovvero cooperativa) deve:

  • a. essere titolare di partita IVA in campo agricolo;
  • b. essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
  • c. avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;
  • d. recare la indicazione di “società agricola” nella ragione sociale o nella denominazione sociale;
  • e. non essere assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale né avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • f. avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di
    soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti;
  • g. essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti.

Sempre con riferimento all’insediamento in società agricola, ai fini della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione il soggetto richiedente deve iscriversi al regime previdenziale agricolo, nonché assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della società medesima, realizzando le condizioni di insediamento, ed esercitare sulla stessa pieno potere decisionale per almeno cinque anni dalla data di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.

ESCLUSIONI

Sono escluse dalla partecipazione al presente Bando le domande relative ai soggetti richiedenti:

  • a. che, al momento della presentazione della domanda, risultano già insediati, ossia, i soggetti nei cui confronti ricorrono tutte le seguenti condizioni:

i. iscrizione al regime previdenziale agricolo;
ii. possesso di una partiva IVA nel settore agricolo;
iii. iscrizione alla CCIAA nell’apposita sezione riservata alle imprese agricole;
iv. assunzione della responsabilità civile e fiscale della gestione dell’azienda agricola.

  • b. che intendono insediarsi in imprese in difficoltà,
  • c. che intendono insediarsi in imprese destinatarie di un ordine di recupero di aiuti comunitari a seguito di una decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (art. 1, paragrafo 5, Regolamento (UE) n. 702/2014);
  • d. che intendono insediarsi in imprese nelle quali si era già insediato un altro giovane beneficiario del premio;
  • e. che svolgono attività agromeccanica così come definita dall’articolo 5 del Decreto legislativo n. 99/2004;
  • f. beneficiari di un premio di primo insediamento, ancorché non percepito al momento della presentazione della domanda;
  • g. nel caso in cui, nei confronti (i) del richiedente stesso, e/o (ii) dei soggetti di cui all’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011, se trattasi della società di insediamento, risulti pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o sussista una o più delle cause ostative previste all’art. 67 del medesimo decreto;
  • h. nel caso in cui, nei confronti (i) del richiedente stesso e/o (ii) della società di insediamento e/o del (iii) venditore sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; per la società di insediamento e/o per il venditore (persona giuridica) l’esclusione è disposta se la sentenza o il decreto o la pena accessoria sono stati emessi nei confronti: di un socio o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo o società semplici) dei soci accomandatari o del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società).
  • i. nel caso in cui, nei confronti (i) del richiedente stesso e/o (ii) della società di insediamento sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati in materia ambientale, in materia di immigrazione, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; per la società di insediamento l’esclusione è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: di un socio o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo o società semplici) dei soci accomandatari o del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
  • j. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; l’esclusione opera se la procedura o il procedimento riguarda (i) il soggetto richiedente, (ii) la società di insediamento ed (iii) il venditore;

Sono inoltre escluse dal presente Bando le domande di partecipazione che hanno per oggetto:

  • a. operazioni fondiarie tra coniugi, anche separati, parenti ed affini entro il primo grado; l’esclusione opera anche qualora la sussistenza dei predetti rapporti di coniugio, parentela e affinità sia rilevata tra le parti acquirente/venditrice, ivi inclusi i soci e gli amministratori delle stesse;
  • b. aziende agricole i cui terreni hanno già formato oggetto di operazioni fondiarie realizzate da ISMEA, salvo che, al momento della presentazione della domanda, siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di pagamento dell’ultima rata di prezzo;
  • c. aziende agricole sui cui terreni risultano trascritti pignoramenti immobiliari o atti di sequestro, ad eccezione dei casi in cui tali atti risultino ancora trascritti ma siano inefficaci;
  • d. aziende agricole sui cui terreni risultano iscritte ipoteche giudiziali, ad eccezione dei casi in cui tali atti risultino ancora trascritti ma siano inefficaci;
    e. aziende agricole i cui terreni risultano gravati da uso civico o proprietà collettive;
  • f. aziende agricole i cui terreni non presentano destinazione agricola, ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti, ed i cui fabbricati non hanno le caratteristiche tali da soddisfare il requisito di ruralità secondo la normativa vigente; l’esclusione opera limitatamente ai mappali catastali non in possesso dei requisiti indicati;
  • g. aziende agricole i cui terreni sono condotti a qualsiasi titolo da altra impresa agricola con contratti di affitto o comodato di durata residua, al momento della presentazione della domanda, superiore a 5 anni; a tal proposito fa fede quanto risulta dal fascicolo aziendale;

Sono altresì escluse dal presente Bando le domande di partecipazione chehanno per oggetto:

  • a. aziende agricole i cui terreni non sono in grado di assicurare la redditività dell’iniziativa nonché la sostenibilità finanziaria della stessa;
  • b. aziende agricole sui cui terreni siano iscritte ipoteche volontarie, il cui debito residuo risulti superiore al 60% del valore determinato all’esito dell’istruttoria da ISMEA;
  • c. aziende agricole i cui terreni hanno un valore determinato all’esito dell’istruttoria , inferiore al 60% rispetto al prezzo indicato al momento della presentazione della domanda;
  • d. aziende agricole i cui terreni evidenziano fenomeni di elevata frammentazione e polverizzazione fondiaria, con distanza tra i corpi aziendali che non consente un razionale ed economico utilizzo dei fattori della produzione;
  • e. aziende agricole su cui insistono fabbricati, pozzi, invasi o altre opere/interventi non in regola dal punto di vista normativo, al momento della presentazione della domanda;
  • f. aziende agricole che non garantiscano il rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale e di igiene, ambiente e benessere degli animali;
  • g. aziende agricole che abbiano dato inizio al piano aziendale di cui all’articolo 3.1 del presente Bando, prima della determinazione di concessione dell’agevolazione.

LIMITI DI FINANZIAMENTO DELLE OPERAZIONI

Le operazioni fondiarie del presente Bando si realizzano attraverso l’acquisto a cancello aperto
(con esclusione quindi delle scorte vive e morte) della struttura fondiaria agricola e la sua successiva vendita, con patto di riservato dominio.

  • L’importo richiesto per l’operazione, a pena di esclusione, deve essere compreso tra 250.000 euro (soglia minima) e 2.000.000 di euro (sogliamassima).

Le agevolazioni previste dal presente Bando possono essere richieste anche nel caso in cui l’operazione fondiaria abbia un valore di stima superiore a 2.000.000 di euro.

  • In tali casi, l’operazione si realizza attraverso la concessione di un mutuo ipotecario di 2.000.000 di euro a garanzia del quale ISMEA acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell’operazione per un valore pari al 120% del mutuo e, ove necessario, su altri beni fino a concorrenza del valore richiesto.
  • La differenza tra il prezzo di vendita del terreno ed il mutuo erogato da ISMEA ai fini della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni deve essere coperta dal richiedente con il ricorso a mezzi propri od indebitamento, .

Possono essere altresì presentate domande di ammissione alle agevolazioni per operazioni fondiarie il cui importo richiesto è compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro, qualora si inseriscano in un contesto di arrotondamento fondiario.

  • In tali casi l’operazione è realizzata attraverso la concessione di un mutuo ipotecario a garanzia del quale ISMEA acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell’operazione ovvero su altri beni e comunque fino alla concorrenza di valore del 120% del mutuo.
  • L’arrotondamento fondiario deve essere dimostrato con terreni da condurre con contratti di affitto registrati di durata almeno di 15 anni e relativa assunzione del fascicolo aziendale, da formalizzare prima della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.

DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma telematica.

La domanda potrà essere presentata

  • a partire dalle ore 12,00 del giorno 28 marzo.2018
  • fino alle ore 12,00 del giorno 11 maggio 2018.
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