L’Agenzia delle Entrate fornisce l’ambito di applicazione e le relative istruzioni per l’erogazione, da parte dei datori di lavoro privati, del bonus carburante ai propri dipendenti.
Vediamo quali sono tutte le caratteristiche per l’erogazione di questo benefit ai lavoratori, che, così come specificato dal legislatore, può essere erogato dal datore di lavoro al fine di contenere gli impatti economici dovuti ai maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti.
Ricordo che detti buoni sono erogabili volontariamente dal datore di lavoro e che il valore è escluso da imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, entro l’ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
Datori di lavoro
Il soggetto che può erogare i buoni carburante (o titolo analogo) è unicamente il datore di lavoro del settore privato. Pertanto, sono esclusi dall’agevolazione i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come:
– le amministrazioni dello Stato;
– gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
– le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
– le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
– le istituzioni universitarie;
– gli Istituti autonomi case popolari;
– le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
– gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
– le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
– l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
– le Agenzie, di cui al decreto legislativo n. 300/1999.
Viceversa, rientrano tra i possibili fruitori dell’agevolazione i dipendenti degli enti pubblici economici, i quali sono assimilati ai dipendenti di datori di lavoro privato.
Rientrano, altresì, anche i lavoratori dipendenti di soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre ché dispongano di propri lavoratori dipendenti.
Lavoratori
I possibili destinatari dei buoni carburante sono esclusivamente i lavoratori dipendenti, così come identificati dall’art. 2094 del codice civile.
La normativa di riferimento non prevede alcuna distinzione tra le varie tipologie contrattuali presenti in azienda. Ragion per cui sarà possibile erogare i buoni, sino all’ammontare massimo di 200 euro, anche agli apprendisti ovvero ai lavoratori con forme flessibili di lavoro come, ad esempio, ai lavoratori a part-time, ai lavoratori a tempo determinato o, piuttosto, ai lavoratori intermittenti. L’erogazione non sarà possibile, viceversa, per coloro i quali non hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato come, ad esempio, i tirocinanti, i collaboratori coordinati e continuativi o gli amministratori.
Inoltre, non viene previsto alcun tetto reddituale per l’ammissione al beneficio, per cui sarà possibile erogare il bonus anche a lavoratori con retribuzioni “importanti”.
Tipologia di welfare
Il valore erogabile, nell’importo massimo di 200 euro, dovrà riguardare esclusivamente buoni per il rifornimento di carburante per autotrazione. Parliamo di:
– benzina;
– gasolio;
– GPL;
– metano;
– per la ricarica di veicoli elettrici.
Modalità di erogazione
L’erogazione dei buoni, come più volte ribadito, potrà avvenire, da parte dei datori di lavoro privato, esclusivamente su base volontaria. La scelta dei lavoratori ai quali erogare il beneficio può essere effettuata anche ad personam e senza necessità di un preventivo accordi contrattuale. Ciò è dovuto al fatto che il legislatore ha richiamato solo il comma 3, dell’art. 51, del TUIR, e non anche il comma 2, del medesimo art. 51, il quale, nell’elencare i benefit che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, fa riferimento “alla generalità o a categorie di dipendenti”.
L’importante è che l’erogazione non sia stata prevista in sostituzione del premio di risultato, così come disciplinato ai sensi dell’art. 1, comma 182 e ss., della legge di Bilancio 2016 (Legge n. 208/2015). Ciò in quanto, in questo caso, l’erogazione dovrà essere subordinata a quanto previsto dalla normativa di riferimento ed ai relativi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (circolari n. 28/E/2016 e 5/E/2018 e risoluzione n. 55/E/2020).
La distribuzione dei voucher, da parte del datore di lavoro, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato.
Ciò riguarda esclusivamente l’erogazione del buono al dipendente e non il successivo consumo da parte di quest’ultimo, che potrà avvenire anche oltre l’anno 2022. Infatti, in tema di benefit erogati mediante voucher, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta (circolare n. 5/E del 29 marzo 2018) precisando che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
I buoni potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valore nominale.
In merito al costo di acquisto dei buoni carburante, il valore erogato al dipendente rappresenterà il costo azienda, in quanto, ai fini della tassazione i buoni rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR.
Per quanto il legislatore abbia equiparato la somministrazione dei buoni carburante ai buoni previsti dal comma 3, dell’art. 51, del TUIR, questi non fanno cumulo con i 258,23 euro ivi previsti quale massimale erogabile. In pratica, il valore dei buoni carburante (nel massimale dei 200 euro) rappresenta una ulteriore agevolazione rispetto ai 258,23 euro, previsti dal comma 3, dell’articolo 51.
EsempioIl datore può erogare al lavoratore, per l’anno 2022, le seguenti somme senza la relativa corresponsione di alcuna tassazione e contribuzione:- Erogazione di 200,00 euro quale buoni carburante, ai sensi dell’art. 2, del D.L. n. 21/2022- Erogazione di 240,00 euro quale buoni spesa (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del DPR n. 917/1986In considerazione di ciò, è il caso di tenere ben differenziati i due valori attraverso l’utilizzo di due diverse voci paga, da inserire nella busta paga.Il costo sarà integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 95 del TUIR, in quanto riconducibile al rapporto di lavoro. |