Negli ultimi anni, sono state varate due importanti iniziative a sostegno dei mutuatari italiani in difficoltà con il pagamento delle rate: il Percorso Famiglia dell’Abi e il Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui prima casa di Consap.
Il Percorso Famiglia comprende una serie di “misure anticrisi” volte a sostenere le fasi più importanti della vita di un nucleo famigliare, dalla sua costituzione fino alla maturità. Proprio in quest’ultima fase si colloca il piano di sospensione delle rate del mutuo, avviato tre anni fa in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori e prorogato fino al 31 gennaio 2013. Il piano consente di sospendere il pagamento per un periodo massimo di 12 mesi nei casi di:
- perdita del lavoro o cessazione del contratto a termine;
- entrata in cassa integrazione;
- morte o grave infortunio con condizioni di non autosufficienza.
Per consentire l’accesso al piano, tali condizioni devono essersi verificate entro il 31 dicembre 2012, ma la richiesta, come detto, può essere presentata entro il 31 gennaio 2013. La sospensione, inoltre, riguarda esclusivamente i mutui di importo non superiore a 150.000 euro, erogati con finalità di acquisto, ristrutturazione o costruzione dell’abitazione principale a soggetti con reddito massimo imponibile annuo di 40.000 euro. L’iniziativa è preclusa a chi ha già beneficiato in precedenza della sospensione delle rate e a chi ha accumulato un ritardo nel pagamento superiore a 90 giorni consecutivi.
Per presentare la richiesta, è sufficiente recarsi presso la propria banca e compilare l’apposito modulo predisposto dall’Abi, fornendo inoltre la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti necessari.
Il Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui prima casa è un’iniziativa che si affianca al Percorso Famiglia dell’Abi e consente di sospendere le rate di un finanziamento per l’acquisto dell’abitazione principale fino a un massimo di 18 mesi. Con la Riforma Fornero, sono stati modificati alcuni criteri che in precedenza garantivano l’accesso al Fondo: non basta più aver sostenuto, nei tre anni precedenti alla richiesta, spese mediche o di assistenza domiciliare per almeno 5.000 euro; spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell’abitazione acquistata grazie al mutuo per almeno 5.000 euro; oppure, nel caso dei mutui a tasso variabile, aver subito un aumento eccessivo della rata (il 25% sulle rate semestrali o il 20% su quelle mensili).
Oggi l’accesso al Fondo è disponibile nei casi in cui, nei tre anni precedenti alla richiesta, si sia verificata una delle seguenti condizioni:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato (tranne nei casi di licenziamento per giusta causa, fine del rapporto per limiti di età, dimissioni senza giusta causa e risoluzione consensuale);
- morte, grave handicap o invalidità civile non inferiore all’80%.
Altri requisiti necessari per l’accettazione della richiesta: il mutuo deve essere di importo non superiore a 250.000 euro; il reddito Isee complessivo dei richiedenti non deve superare i 30.000 euro; un’eventuale sospensione precedente del mutuo non pregiudica l’accesso al Fondo, a patto che il periodo di interruzione non superi i 18 mesi totali.