In tema di azione diretta a far valere la simulazione assoluta di un atto di compravendita immobiliare, possono trarsi elementi circa il carattere fittizio del contratto da una serie di circostanze quali, ad esempio, l’esiguità del prezzo pagato per l’acquisto, le modalità di corresponsione dello stesso, il mancato trasferimento della residenza nell’immobile da parte dell’acquirente. E’ quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Roma sentenza 15 marzo 2019, n. 5661.