Concorso del cliente nella produzione del danno derivante da operazioni disconosciute
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Il caso esaminato dal Collegio di Napoli dell’A.B.F. riguarda il ricorso presentato da un cliente per la restituzione dell’importo fraudolentemente sottratto dal conto corrente di quest’ultimo tramite alcuni bonifici non autorizzati, per una somma complessiva superiore ai 4.000,00 euro, sul presupposto della inadeguatezza del sistema di protezione dei dati sensibili.

La banca convenuta precisava che all’atto del ricevimento del reclamo del cliente, si era subito attivata per recuperare gli importi presso i soggetti beneficiari dei bonifici non autorizzati e che era riuscita a recuperare solo una parte della somma complessiva, in quanto per la somma oggetto del ricorso, riguardante due bonifici, non aveva ricevuto il benestare dei beneficiari.

Evidenziava inoltre che le operazioni contestate erano state effettuate attraverso l’inserimento dei codici personali e che, pertanto, il cliente aveva oggettivamente violato l’obbligo di diligente custodia dei codici identificativi, facendo altresì presente che il proprio sistema di internet banking era presidiato da tre livelli di sicurezza e che aveva attivato due distinti servizi di sicurezza gratuiti, a disposizione di tutti i clienti, riguardanti la comunicazione tramite sms di eventuali operazioni sospette e la produzione di una password utile per la singola operazione, servizi non attivati dal ricorrente. Per questi motivi la banca richiedeva di respingere il ricorso o, in via subordinata, di accertare il concorso colposo del cliente nella causazione del danno da questo subito.

Il Collegio ha analizzato tutte le circostanze derivanti dalle allegazioni delle parti, accertando che il sistema di internet banking aveva effettivamente tre livelli di sicurezza per l’accesso all’area riservata e che il cliente non aveva attivato gli ulteriori servizi gratuiti di sms alert e di generazione di una password per la singola operazione on line. Ma gli elementi ancor più rilevanti evidenziati dal Collegio dell’A.B.F. riguardano  la tempistica delle varie fasi: ed infatti la comunicazione di disconoscimento veniva ricevuta dall’intermediario in data 14 giugno 2013, cioè a distanza di un mese dalle operazioni fraudolente, effettuate nelle giornate del 13, 14 e 16 maggio 2013 e, quindi, in un arco di tempo non limitato.

Inoltre la banca riusciva ad ottenere l’autorizzazione allo storno da parte dei beneficiari degli ultimi quattro dei sei bonifici effettuati e poi contestati.

Ciò premesso il Collegio, richiamando il proprio costante orientamento, ha verificato che il ritardo nella comunicazione di disconoscimento da parte del cliente, a questo imputabile, da un lato non ha influito nella determinazione del danno in quanto le operazioni fraudolente erano già state eseguite e perfezionate, dall’altro ha, invece, comportato un aggravamento del danno, per l’impossibilità di recuperare prontamente anche le somme relative ai primi due bonifici, facenti parte della richiesta restitutoria. L’arco temporale di tre giorni durante il quale si sono verificate le operazioni contestate fa ritenere al Collegio più che probabile che, ove il cliente avesse attivato il servizio gratuito di sms alert, avrebbe potuto tempestivamente intervenire ed impedire i bonifici successivi al primo.

Per quanto concerne la banca, il Collegio ha osservato che sulla stessa grava,  ai sensi dell’art. 10 d. lgs. n. 11 del 2010, l’onere di provare che “l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti”, prova che non è stata fornita per non aver la banca prodotto le evidenze (schermate di log o informazioni di altro genere) che “permettano di stabilire la sequenza delle fasi di autenticazione ed accesso all’area di home banking e le successive fasi di disposizioni dei bonifici disconosciuti”, ciò che “ impedisce di verificare se l’accesso e le successive operazioni effettuate on line siano andate a buon fine sin dal primo tentativo senza anomalie o se siano stati effettuati tentativi a ripetizione”.

Pertanto, constatati i comportamenti delle parti, il Collegio ha ritenuto sussistente, ai sensi dell’art. 1227 c.c., un concorso di colpa del cliente nella produzione del danno, condannando la banca a restituire al cliente la ridotta somma di euro 2.500,00, corrispondente a quella del primo bonifico disconosciuto.

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