Condanna per lite temeraria del fideiussore

Trib. Lucca, 23 ottobre 2015, n. 1801

Un garante aveva opposto il titolo, contestando la violazione da parte della banca dell’art. 1956 c.c., nonché del principio di buona fede e correttezza contrattuale, per aver erogato un mutuo fondiario alla società garantita, in costanza di una situazione di difficoltà economica, senza la sua speciale autorizzazione. Di talché, il fideiussore eccepiva la liberazione a mente dell’art. 1956 c.c..

Inoltre, l’opponente eccepiva l’invalidità della fideiussione omnibus, rilasciata qualche giorno prima rispetto alla stipulazione del mutuo, contestando l’assoluta imprevedibilità di tale concessione di credito all’atto della sottoscrizione della garanzia.

L’istituto di credito ritualmente si costituiva in giudizio rilevando l’infondatezza dell’opposizione e sostenendone la strumentalità, nonché eccependo l’abuso del diritto di difesa, in quanto il fideiussore era legale rappresentante e socio della società debitrice principale, alla quale era stato concesso il mutuo. Per tale ragione, la banca chiedeva anche la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Il Tribunale di Lucca, accogliendo le difese del creditore, ha rigettato l’opposizione, affermandone la palese infondatezza.

Il Giudice, dopo aver evidenziato la qualità di legale rappresentante della debitrice principale del fideiussore (qualità, questa, che giurisprudenza ormai consolidata afferma essere incompatibile con la liberazione exart. 1956 c.c.), ha affermato che: “Sostenere che egli, nella diversa qualità di fideiussore, non fosse a conoscenza a) della situazione debitoria della debitrice principale, b) che la banca avesse fatto credito a quest’ultima, oppure che l’operazione di finanziamento fosse del tutto imprevedibile per lui, comporta, all’evidenza, l’affermazione di fatti falsi, non rispondenti al reale accadimento dei rapporti con la convenuta, con chiara violazione degli artt. 88 e 96 c.p.c.”.

Per l’effetto, il Magistrato, ai sensi dell’art. 96, ultimo comma c.p.c., ha condannato parte opponente al pagamento in favore della banca di una somma equitativamente liquidata nella metà dell’importo riconosciuto a titolo di spese legali e, precisamente, nella misura di € 10.000,00.

Articolo tratto da

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