Conferma sulla stretta delle sedi camerali
I Confidi in Italia

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Dalle attuali 105 sedi si passerà a 60 mediante l’accorpamento di due o più camere di commercio. Queste non avranno più una sede per ogni provincia italiana, ma opereranno «nelle circoscrizioni territoriali esistenti» con la presenza di almeno una sede «in ciascuna regione».
Vigilanza del ministero dello sviluppo economico sul registro delle imprese. Riduzione drastica sulle partecipazioni delle Cciaa a enti, consorzi e società consortili. Questo il perimetro in cui si muove una bozza di decreto legislativo a cui sta lavorando il ministero dello sviluppo economico di cui ItaliaOggi ha preso visione, atteso per il mese prossimo in consiglio dei ministri che attua le norme sulla riforma del sistema camerale previste dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari». (c.d. ddl Madia).

Diritto annuale. L’articolo 28 della legge n. 114/2014 di conversione del decreto legge «pubblica amministrazione» n. 90/2014 prevede che il diritto annuale da corrispondere alle camere di commercio a carico delle imprese sia ridotto del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017. Il diritto annuale, pari a 865 milioni di euro, costituiva nel 2012 il 68% dei proventi del sistema camerale, cui si sommano introiti per altri 430 milioni derivanti da altri diritti e trasferimenti. L’art. 28 prevede inoltre che le tariffe e i proventi diversi dal diritto annuale (derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi, dai proventi di natura patrimoniale, dai diritti di segreteria sull’attività certificativa e sull’iscrizione a elenchi, registri e albi nonché dai contributi volontari o lasciti) siano fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la società per gli studi di settore e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni. Dall’attuazione di tali provvedimenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’articolo 4 del dlgs di attuazione dell’articolo 28 della legge n. 114/2014 di conversione del decreto legge «pubblica amministrazione» n. 90/2014 stabilisce che «le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno» non potranno «in nessun caso» determinare «almeno fino al 2020, alcun significativo aumento rispetto agli effetti della riduzione percentuale dei diritti stabili per l’anno 2016». Le camere di commercio potranno ottenere nuove risorse finanziare grazie «al potenziamento dei controlli» e si concretizzerà nella possibilità di intascare una quota delle sanzioni pecuniarie «per le materie in cui le camere di commercio sono individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza». Parliamo ad esempio del mancato deposito dei bilanci, dei verbali assembleari di modifiche di atti costitutivi e del mancato deposito dell’atto costitutivo societario.

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