Conto corrente: difficile il recupero di interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto

Il correntista, che voglia ottenere dalla banca la restituzione degli importi illegittimamente versati a titolo di commissioni di massimo scoperto e di interessi non dovuti, nell’ambito di un contratto di apertura di credito, deve dimostrare al giudice di aver effettivamente pagato tali somme.

 

Lo ha appena affermato la Cassazione, in una sentenza pubblicata ieri [1]. La Corte ha bocciato il ricorso di un correntista che, dopo aver lamentato l’applicazione in proprio danno di interessi e commissioni fuorilegge, ne chiedeva la restituzione all’Istituto di credito.

 

Per ottenere indietro quanto illegittimamente versato alla banca – sostiene la Suprema Corte – non è sufficiente dimostrare l’esistenza, in contratto, di una clausola che dispone tassi ultralegali e commissioni di massimo scoperto. Non è neanche sufficiente dimostrare la semplice annotazione in conto corrente di una posta passiva. In entrambi i casi, infatti, il correntista può – al massimo – far dichiarare nullo il titolo vantato dall’Istituto su cui è fondato l’addebito non dovuto, ma non puòchiedere la restituzione di un pagamento che, materialmente, non ha mai avuto luogo.

 

Al contrario, per poter ottenere indietro le somme è necessario:

– che si sia chiuso il rapporto di apertura di credito in conto corrente

– che la banca abbia preteso dal correntista la restituzione del saldo finale, comprendente gli interessi non dovuti

– e che il correntista abbia materialmente versato tale somma.

 

Mentre pende il rapporto di apertura di credito, infatti, non avviene alcun pagamento: operano solo partite contabili virtuali e il correntista, al massimo, si limita a sfruttare (eventualmente sconfidando) il credito concessogli dalla banca. Invece, con la chiusura dell’affidamento, il cliente viene obbligato a versare materialmente gli importi e quindi a pagare somme non dovute; ed è solo allora che egli può richiedere la restituzione dei tassi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto non pattuiti in modo valido.

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