Conto corrente pignorabile senza parziarietà

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Il conto corrente condominiale può essere «aggredito», per intero, dai creditori. Che possono chiederne l’escussione, per le cifre vantate, senza sottostare alla regola della parziarietà delle obbligazioni dei condomini verso i terzi. Ad affermare un principio che non mancherà di suscitare polemiche è il giudice delle esecuzioni del Tribunale di Milano che, con l’ordinanza del 27 maggio 2014, ha ribaltato il principio della “parziarietà” secondo cui si potrebbero pignorare le sole somme, fra quelle versate, riconducibili a condomini morosi.

Un condominio aveva proposto opposizione contro il pignoramento del conto corrente bancario, eccependo la mancata applicazione del criterio di parziarietà delle obbligazioni condominiali. Il creditore aveva invece eccepito che il credito pignorato era relativo alla restituzione delle somme depositate in banca, a nulla valendo le ragioni per le quali queste ultime erano confluite sul conto corrente condominiale. Il Tribunale ha dato ragione al creditore.
La motivazione dell’ordinanza si fonda su due principi. Innanzitutto il conto bancario è autonomo rispetto al patrimonio dei condòmini (articolo 1129, comma 7, del Codice civile). L’articolo 1129 precisa anche che costituisce grave irregolarità «la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini», facendo esplicito riferimento alla nozione di «patrimonio del condominio», in modo da tenerlo separato da quello dell’amministratore e dei singoli condomini. Da ciò deriva l’obbligatorietà di un’apertura di conto corrente del condominio, le cui somme costituiscono patrimonio autonomo del condominio.
In secondo luogo, il saldo del conto bancario condominiale è a immediata disposizione del correntista condominio (articolo 1852 del Codice civile). In particolare, il Tribunale ha motivato che «tutti i contributi versati dai partecipanti si confondono con le altre somme già ivi esistenti andando perciò ad integrare quel saldo che è ad immediata disposizione del correntista “condominio” (…), senza che mantenga alcun rilievo lo specifico titolo dell’annotazione a credito, né la provenienza della provvista dall’uno o dall’altro condomino».
Il pignoramento del saldo del conto corrente condominiale, serve quindi a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l’intero gravante sull’amministratore e non interferisce col meccanismo del beneficio di escussione (articolo 63, comma 2, delle Disposizioni di attuazione), che tutela unicamente i distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli condomini.

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