Conto corrente: ripetizione di indebito ed onere alla prova

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Corte di Appello di Cagliari, 11 giugno 2014

Si segnala ai lettori di Iusletter la sentenza in oggetto, tramite la quale la Corte di Appello di Cagliari ha ribadito come, nelle cause promosse dai correntisti per la ripetizione degli asseriti indebiti registrati in conto corrente, l’onere alla prova ricada su parte attrice.

Nel caso di specie, nel corso del giudizio di primo grado, l’attore non aveva prodotto né copia del contratto di conto corrente, né gli estratti conto periodici e, pertanto, il Tribunale di Cagliari aveva statuito che detto comportamento, oltre ad impedire la verifica delle clausole contrattuali e la loro eventuale nullità, non aveva neppure consentito di accertare il saldo del rapporto.

I giudici di secondo grado hanno evidenziato la correttezza della decisione impugnata, osservando “come il contratto rappresenti un fatto costitutivo della domanda e quindi sarebbe stato preciso obbligo dell’appellante produrlo, indipendentemente dalla posizione assunta dalla controparte”. La Corte ha altresì aggiunto che neppure l’art. 210 c.p.c. (ovvero l’ordine di esibizione), invocato dall’appellante, avrebbe potuto sopperire alla mancata produzione, atteso che lo scopo di tale norma non è certamente quello di porre rimedio alle omissioni di una delle parti.

Per tali ragioni, i giudici hanno dichiarato inammissibile l’appello proposto, non ricorrendo una ragionevole probabilità di accoglimento.

Articolo tratto da

iusletter

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