Contratti a distanza, vincoli soft

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Contratti a distanza vincolanti ma non troppo. Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto il consumatore può esercitare il diritto di recesso senza fornire alcun tipo di spiegazione e senza dover sostenere alcun costo. Il termine di 14 giorni può, però, essere prolungato di un anno nel caso in cui la controparte abbia omesso di comunicare al consumatore le informazioni per esercitare il diritto di recesso nei tempi previsti.

La controparte è, inoltre, tenuta a rimborsare al consumatore con le stesse modalità di pagamento attraverso le quali il consumatore ha effettuato il trasferimento di denaro. Questi i punti chiave della direttiva 2011/83 che, a seguito del consiglio dei ministri che si è svolto ieri, il Governo si appresta a recepire insieme ad altre 14 direttive a cui sono corrisposti 14 schemi di dlgs. La proposta, arrivata dal ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi (Sc) e dal ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato (Pd), mira a porre in essere lo schema di dlgs utile per recepire il testo europeo in materia di diritti dei consumatori, entro il termine previsto dalla direttiva stessa, del 13 dicembre 2013. Quest’ultima, in particolare, si pone l’obiettivo di armonizzare all’interno dell’Unione europea la disciplina in materia di informazioni che il consumatore è tenuto a ricevere nel corso della conclusione di qualsiasi tipo di contratto, soffermandosi, però, in particolare, sul problema della conclusione dei contratti a distanza.

Presenza simultanea. A fare da perno a questa disciplina, la compresenza fisica di venditore e consumatore. In base al testo della direttiva 2011/83, redatto dal Consiglio e dal Parlamento europeo, per contratto a distanza si intende «qualsiasi contratto concluso nel quadro di un regime organizzativo di vendita a distanza senza la presenza fisica e simultanea di consumatore e venditore, attraverso uno o più mezzi di comunicazione». Ed è proprio la mancata compresenza dei due soggetti protagonisti dell’accordo che fa sorgere in capo al consumatore il diritto di poter recedere a condizioni meno restrittive dato che, a causa della distanza, si affiderà a quanto gli viene riferito dal venditore non potendo leggere nero su bianco tutte le opzioni possibili. Il consumatore dispone, quindi, di un duplice vantaggio: non solo può recedere dal contratto senza oneri entro 14 giorni a far data dalla conclusione del contratto ma, nel caso in cui, previa verifica, emerga che il venditore non gli ha fornito tutte le informazioni necessarie per poter procedere al recesso entro 14 giorni, il termine viene prorogato di oltre un anno. I 365 giorni, infatti, devono essere calcolati a far data a termine dei 14 giorni utili per il recesso standard.

Sanità, lavoro e requisiti per i quadri di bilancio.

In arrivo anche il dlgs ad hoc per recepire la Direttiva 2011/62 per la creazione di un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. «Attraverso il recepimento della direttiva», ha spiegato il ministro della sanità Beatrice Lorenzin (Ncd) a termine del consiglio dei ministri, «il ministero avrà il potere di oscurare i siti che commercializzano illegalmente farmaci con obbligo di prescrizione o in violazione di legge grazie anche alle segnalazioni che arriveranno dai Nas, dagli altri organi di polizia e anche dall’Aifa (Agenzia italiana del farmaco)». In arrivo, poi, lo schema di dlgs per recepire anche in Italia la procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico di lavoro. L’attuazione della disciplina, contenuta nella direttiva 2011/98, permetterà ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare del territorio di uno stato membro senza dover soccombere di fronte a complessi iter burocratici. Novità in vista anche per il ministero dell’economia e delle finanze. Il consiglio dei ministri ha, infatti, dato il via libera allo schema di dlgs che prevede il recepimento della direttiva 2011/85, in base alla quale gli stati membri, attraverso il loro organi competenti, saranno tenuti a rispettare procedure, norme e scadenze in materia di politiche di bilancio dell’amministrazione pubblica al fine di garantire gli standard europei di trasparenza dei bilanci.

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