I contratti con gli agenti e con i distributori del Regno Unito dopo la Brexit
Il popolo inglese si è espresso

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Il 23 giugno 2016 si è svolto il referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea, meglio

noto come referendum sulla “Brexit”, che si è concluso con un voto favorevole all’uscita del Regno Unito

dall’Unione Europea.

In pratica per gli Stati dell’Unione Europea il Regno Unito diventerà un partner “extracomunitario”, il che

implicherà, tra l’altro, anche la rinegoziazione dei vari contratti di agenzia e di distribuzione che le imprese

italiane hanno, rispettivamente, con gli agenti e con i distributori del Regno Unito.

Per l’uscita formale del Regno Unito dall’Unione Europea ci vorranno due anni, ma non si conoscono

ancora le modalità con cui il Regno Unito attuerà la sua uscita e, quindi, al momento non è possibile

esprimersi con certezza su quali saranno gli effetti della Brexit sui contratti in essere con gli agenti e con i

distributori del Regno Unito.

Tuttavia, in questa prima fase, è opportuno che le imprese italiane tengano in considerazione le seguenti

indicazioni di carattere generale.

A) È importante verificare la giurisdizione applicabile ai contratti in essere con gli agenti e con i distributori

del Regno Unito, in quanto:

· se i contratti attualmente in essere con gli agenti del Regno Unito non prevedono nulla relativamente

alla giurisdizione, allora, secondo le norme internazionali, il giudice competente sarà quello del

Regno Unito, qualora l’agente svolga la sua prestazione in tale Stato;

· se i contratti attualmente in essere con i distributori del Regno Unito non prevedono nulla

relativamente alla giurisdizione, allora, secondo le norme internazionali, il giudice competente sarà

quello del Regno Unito, qualora la distribuzione avvenga in tale Stato.

B) È essenziale verificare la legge applicabile ai contratti in essere con gli agenti e con i distributori del

Regno Unito, in quanto:

· se i contratti attualmente in essere con gli agenti del Regno Unito non prevedono nulla relativamente

alla legge applicabile, allora, secondo le norme internazionali, la legge applicabile sarà quella del

Regno Unito, qualora l’agente abbia la sua residenza abituale in tale Stato;

· se i contratti attualmente in essere con i distributori del Regno Unito non prevedono nulla

relativamente alla legge applicabile, allora, secondo le norme internazionali, la legge applicabile sarà

quella del Regno Unito, dovendosi applicare la legge del paese di residenza del distributore.

C) È fondamentale tenere presente che la Direttiva CEE 653 del 18 dicembre 1986 riguardante gli agenti di

commercio è applicabile solo se l’agente svolge la sua attività in un Paese UE, con la conseguenza che, a

seguito della Brexit, tale direttiva in teoria non sarà più applicabile agli agenti operanti nel Regno Unito.

D) È importante considerare che nel Regno Unito il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto è

disciplinato dal Commercial Agent Regulations n. 3053/1993, che è la legge con cui è stata data attuazione

in tale paese alla Direttiva CEE 653 del 18 dicembre 1986. A seguito della Brexit, tale legge continuerà ad

essere valida, finché il Regno Unito non deciderà se modificarla o meno.

E) È essenziale tener conto che, ai fini della quantificazione dell’indennità di fine rapporto dovuta all’agente

alla cessazione del rapporto, il Commercial Agent Regulations n. 3053/1993 rimette alle parti la possibilità

di scegliere tra un’indennità di clientela, limitata ad un massimo di un anno di provvigioni sulla media degli

ultimi cinque, dovuta se e nella misura in cui l’agente abbia sviluppato una clientela da cui il preponente

possa trarre vantaggio (c.d. modello tedesco) oppure una riparazione del pregiudizio, senza un limite

massimo, che viene normalmente calcolata intorno ai due anni di provvigioni (c.d. modello francese). In

mancanza di scelta delle parti, secondo il Commercial Agent Regulations n. 3053/1993, si applica il c.d.

modello francese.

F) È fondamentale considerare che nel Regno Unito, così come in Italia, il contratto di distribuzione non è

regolato dalla legge. In caso di cessazione di un contratto di distribuzione nel Regno Unito, al pari

dell’Italia, non è previsto in favore del distributore il riconoscimento di un’indennità di fine rapporto.

G) È importante tener presente che se ai contratti attualmente in essere con i distributori del Regno Unito si

applica la legge italiana, allora, secondo la giurisprudenza italiana, il distributore che ha acquistato merce

con segni distintivi del concedente ha diritto alla commercializzazione del prodotto anche successivamente

alla data di cessazione del rapporto, qualora il contratto di distribuzione non regolamenti le modalità di

smaltimento delle giacenze di magazzino rimaste invendute a tale data e, in particolare, non preveda un

obbligo di riacquisto dei beni da parte del concedente, né la facoltà di smaltirli da parte del distributore.

In conclusione, negoziare, redigere e concludere contratti con agenti e distributori del Regno Unito dopo la

Brexit richiederà maggiori attenzioni e comporterà problematiche più complesse rispetto a quelle relative ai

contratti con agenti e distributori di paesi dell’Unione Europea, per cui sarà necessario affidarsi ad un

esperto di contrattualistica internazionale, che valuti attentamente le circostanze specifiche del singolo

contratto.

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