Tribunale Milano, 30 ottobre 2013 (leggi la sentenza per esteso)
La sentenza in oggetto merita di essere segnalata, in quanto si pronuncia su una recente doglianza sollevata dai clienti nelle cause contro le banche, ovvero quella circa la presunta illegittimità del piano di ammortamento alla francese dei contratti di mutuo.
Ebbene, il giudice milanese ha osservato che detto ammortamento di per sé è valido e diventa illegittimo soltanto nell’ipotesi in cui le clausole del contratto inerenti la misura degli interessi, sebbene apparentemente analitiche, di fatto “si risolvono da un punto di vista matematico – finanziario in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportanti l’applicazione di tassi di interessi diversi: il che vale a dire che tali clausole, da un punto di vista giuridico, non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto”.
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