Contributi a fondo perduto a Piombino e Livorno
toscana

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Toscana, Par Fas 2007-2013, Protocolli d’insediamento nelle aree di crisi di Piombino e di Livorno: al via le manifestazioni di interesse.

Si tratta di contributi a fondo perduto per programmi tesi a favorire la crescita sostenibile, la qualificazione del tessuto produttivo regionale e processi di industrializzazione nell’area di crisi di Piombino e nell’area di crisi di Livorno.
Presentazione domande con scadenze quadrimestrali: 28 febbraio, 30 giugno, 31 ottobre, salvo sospensione per esaurimento risorse.

La Regione Toscana con decreto 6664 del 21 dicembre 2015 ha riaperto i termini  dell’avviso (approvato con decreto dirigenziale n. 6695/2014), per Manifestazioni d’interesse su programmi di sviluppo industriale (collegato alla delibera di Giunta regionale n. 1145/2014) limitatamente alle domande che prevedono  investimenti  destinati  all’area  di crisi  di Piombino (4 territori comunali) e all’area di crisi di Livorno (6 territori comunali), estesa a tutti i territori del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci e Cecina per il rilancio e la valorizzazione dell’area livornese.

 

SETTORI

Il bando è rivolto a imprese dei settori dell’industria e dei servizi, di particolare rilevanza strategica, aventi  contenuti  innovativi, di dimensione  significativa e in grado di produrre occupazione aggiuntiva.

 

PROTOCOLLI DI INSEDIAMENTO

 

Gli interventi vengono realizzati attraverso protocolli di insediamento, procedura di negoziazione che definisce accordi tra Regione Toscana e soggetti privati e/o pubblici e privati.

 

INTERVENTI AMMESSI

 

Sono previsti contributi a fondo perduto per interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, investimenti materiali e immateriali, investimenti finalizzati alla creazione o all’ammodernamento di infrastrutture di ricerca, che includono anche interventi di reindustrializzazione in aree di crisi.

 

RISORSE

Il budget finanziario del bando ammonta a 4 milioni (risorse Par Fas 2007-2013) per l’area di crisi di Piombino e 3 milioni (risorse Prse 2012-2015) per l’area di crisi di Livorno.

FINALITÀ

Favorire la realizzazione  di  progetti  di  investimento  di  rilevanti dimensioni   delle   micro e Pmi e delle grandi imprese, tesi a favorire la crescita sostenibile, la qualificazione del tessuto produttivo regionale e processi di industrializzazione

  • nell’area di crisi di Piombino:
    Comuni  di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto, San Vincenzo)
  • nell’area di crisi di Livorno,
    estesa a tutti i territori del Protocollo di Intesa:
    Comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci, Cecina e  Bibbona.

 

BENEFICIARI

Destinatari:

  • le grandi imprese,
  • le micro e le Pmi
  • o imprese in forma aggregata strutturate come consorzi (ai sensi delle disposizioni degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, di durata non inferiore ad anni cinque),
  • raggruppamenti temporanei d’imprese,
  • associazioni temporanee di scopo,
  • reti di imprese (ai sensi della legge n. 33 del 9 aprile 2009, articolo 3, comma 4-ter e s.m.i. in qualunque forma costituite)

 

 

SETTORI AMMESSI

Gli investimenti devono essere realizzati da imprese che operano in attività del settore dell’industria e dei servizi, B, C, D, E, F, H, J, M, N, R della classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2007, fatte salve le restrizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di settori sensibili.

 

 

DOMANDE
Scadenza e presentazione delle manifestazioni di interesse
La manifestazione d’interesse è redatta esclusivamente online a partire dal 20 gennaio 2016.

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate entro le seguenti scadenze quadrimestrali:

  • 28 febbraio, 
  • 30 giugno, 
  • 31 ottobre di ogni anno (salvo eventuali sospensioni dell’intervento con specifico atto).

 

INTERVENTI AMMISSIBILI. 

I protocolli devono prevedere i seguenti programmi di investimento:

  • a) ricerca industriale, sviluppo sperimentale;
  • b) investimenti materiali e immateriali, se destinati alla creazione di un nuovo investimento o all’ampliamento di uno stabilimento esistente (PMI e GI se collocate nelle aree di cui dell’art. 107, par.3, lett. c) del TFUE).
  • c) investimenti finalizzati alla creazione o all’ammodernamento di infrastrutture di ricerca, laddove ne ricorrano le condizioni, si fa riferimento anche alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

 

Gli interventi devono consistere in:
a. investimenti in

  • a1) nuove unità locali;
  • a2) unità locali già presenti sul territorio regionale;
  • a3) creazione o ammodernamento di infrastrutture di ricerca (ai sensi dell’art.26 del Reg UE n.651/2014);

b. programmi di reindustrializzazione in aree di crisi complessa di cui all’art.27, comma 8 del decreto legge 22 giugno 2012 n.83;
c. investimenti da parte di imprese con sede legale in Toscana, la cui base sociale è costituita per almeno il 70% da ex dipendenti di aziende in crisi che hanno usufruito dell’incentivo dell’autoimprenditorialità consistente nell’anticipo del trattamento di integrazione salariale a loro concessi e non ancora goduti previsti alla legge 223/1991 e dalla legge 102/2009, nonché di incentivi regionali sulla creazione di imprese di cui alla legge regionale n. 21/2008 o da programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali.

 

SPESE AMMISSIBILI

a) Relativamente agli interventi  per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale:

 

  • a1) le spese di personale:
    personale   impiegato  in  attività di ricerca e sviluppo in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo della ricerca e sviluppo) e personale impiegato in attività di produzione nei limiti del 35% delle spese del personale di ricerca.
  • a2)  costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati  per   il  progetto   di  ricerca.
  • a3) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, nel limite complessivo massimo del 30% del costo totale di progetto.
  • a4) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, così come i costi dei servizi di consulenza  e di  servizi equivalenti  utilizzati  esclusivamente  ai  fini  dell’attività  di ricerca;
  • a5) spese generali supplementari da computare forfe ttariamente nel limite del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale;
  • a6) altri costi  di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell’attività di ricerca, nel limite del 15% del costo totale di progetto.

b)  Relativamente  agli  interventi  destinati alla creazione di un nuovo  insediamento  o all’ampliamento di  uno stabilimento esistente:

sono ammissibili i  costi  per investimenti materiali e immateriali.
c)  Relativamente agli interventi destinati alla creazione o ammodernameto di infrastrutture di ricerca private:

sono ammissibili i costi per investimenti materiali e immateriali, ai sensi dell’art.26 del Reg. UE n. 651/2014.

 

CONTRIBUTO

concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto. 

L’importo   massimo   concedibile   è   calcolato   in   applicazione   dei   tassi   di   cofinanziamento previsti dal Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. UE n. 651/2014).

A  titolo  esemplificativo,  le  percentuali  massime  teoriche  specifiche  per  tipologia   di investimento e per dimensione d’impresa, sono le seguenti:
a) per le spese di cui alla lettera a) del paragrafo 3.4 “Spese ammissibili” del testo integrale del bando,  l’intensità di aiuto per ciascun beneficiario, ai sensi dell’articolo 25 “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo”del Regolamento UE 651/2014, non supera:

    • – il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
    • – il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale
      • L’intensità  di  aiuto  può  essere  aumentata  fino  ad  un  massimo  dell’80%  delle   spese ammissibili nei casi previsti dal comma 6 dell’art. 25 del  Reg. UE n. 651/2014.

b) per le spese di cui alla lettera b) delle Spese ammissibili (paragrafo 3.4 del bando),  l’intensità di aiuto per ciascun beneficiario,  ai   sensi   dell’articolo   17   “Aiuti   agli  investimenti   a   favore   delle   PMI”   del Regolamento UE 651/2014, non supera:

    • – il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese,
    • – il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese
  • Nel caso di investimenti collocati nelle aree (per l’area di Livorno, Comuni di: Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto; per l’area di Massa Carrara, Comuni di: Massa, Carrara, Fivizzano, Comano, Casola in Lunigiana), di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale applicabile dall’1 luglio 2014 al 31 dicembre 2020  (GU C 209 del 23.07.2014), l’intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali  per le micro, piccole e medie imprese e concessa anche alle grandi imprese con il limite massimo pari al 10% dei costi ammissibili.

c) per spese di cui alla lettera c) delle Spese ammissibili (paragrafo 3.4 del bando), l’intensità di aiuto per ciascun beneficiario, ai sensi dell’articolo 26 “Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricerca” del Regolamento UE 651/2014, non supera il 50% dei costi ammissibili.

MASSIMALI DI SPESA. 

Per dimensione significativa degli interventi si intende:

  • nel caso di investimenti di cui all’art.3, comma 1, lett. a1) e a2):

– grandi Imprese singole: investimenti non inferiori a 10 Meuro;

– grandi Imprese in collaborazione con PMI: investimenti non inferiori a 7,5 Meuro;

– pmi singole: investimenti non inferiori a 2 Meuro;

– pmi aggregate: investimenti non inferiori a 3,5 Meuro;

 

  • nel caso di investimenti di cui all’art.3, comma 1) lett. a3):
    investimenti non inferiori a 1 Meuro;

 

  • nel caso di investimenti di cui all’art.3, comma 1, lett. b) e lett. c):
    investimenti non inferiori a 250.000 Euro.
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