Contributi alle Pmi vittime di mancati pagamenti
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MISE: Pubblicato il Decreto che istituisce finanziamenti agevolati con la finalita’ di ripristinare la liquidita’ delle PMI beneficiarie che risultano potenzialmente  in  crisi  in  quanto  vittime  di  mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate dei delitti  di  cui agli  articoli  629  (estorsione),  640  (truffa),  641   (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di  cui  all’art.  2621  del  codice civile (false comunicazioni sociali).
FINANZIAMENTO: puo’ essere concesso alle PMI beneficiarie un finanziamento agevolato a tasso zdero:
di importo non superiore alla somma dei crediti documentati  e non pagati vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda  e  non  superiore alle capacita’ di rimborso della stessa PMI beneficiaria;
CARATTERISTICHE: finanziamento regolato a tasso d’interesse pari allo zero per cento; di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di due anni;
avente le caratteristiche di credito privilegiato.
MASSIMALE: importo del finanziamento comunque non deve essere superiore a euro 500.000,00.
REQUISITI: le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) presentano una situazione di potenziale crisi di liquidita’  a causa di mancati pagamenti  da  parte  delle  imprese  debitrici.
b) sono regolarmente costituite e  iscritte  nel  registro  delle imprese;
c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
DOMANDE:  Le PMI  beneficiarie  presentano  al  Ministero dello Sviluppo Economico le  domande  di finanziamento agevolato.

FINALITA’

Concessione  e  l’erogazione   di   finanziamenti agevolati, a valere sul Fondo, disposti dalla legge n.  208/2015  con la finalita’ di ripristinare la liquidita’ delle PMI beneficiarie che risultano potenzialmente  in  crisi  in  quanto  vittime  di  mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate dei delitti  di  cui agli  articoli  629  (estorsione),  640  (truffa),  641   (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di  cui  all’art.  2621  del  codice civile (false comunicazioni sociali).

BENEFICIARI

Possono  presentare  domanda  di  ammissione  ai  finanziamenti agevolati di cui al presente decreto le PMI.

REQUISITI:

le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) presentano una situazione di potenziale crisi di liquidita’  a causa di mancati pagamenti  da  parte  delle  imprese  debitrici.
  • In particolare, si considerano in potenziale crisi di liquidita’ le  PMI beneficiarie che presentano un rapporto non inferiore  al  venti  per cento tra l’ammontare dei crediti non incassati nei  confronti  delle imprese debitrici e il totale dei «Crediti verso clienti» di cui alla lettera C) II – 1) dell’art. 2424 del codice civile;
  • b) sono regolarmente costituite e  iscritte  nel  registro  delle imprese;
  • c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte  a procedure concorsuali per insolvenza o ad  accordi  stragiudiziali  o piani asseverati ai sensi dell’art.  67,  terzo  comma,  lettera  d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16  marzo  1942,  n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai  sensi  dell’art. 182-bis della medesima legge.

IMPRESE ESCLUSE

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che abbiano ricevuto e non  rimborsato  o  depositato  in  un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali  o  incompatibili dalla Commissione europea.

FINANZIAMENTO AGEVOLATO

A valere sul Fondo puo’ essere concesso alle PMI beneficiarie un finanziamento agevolato:

  • a) di importo non superiore alla somma dei crediti documentati  e non pagati vantati dalla PMI beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda  e  non  superiore alle capacita’ di rimborso della stessa PMI beneficiaria, cosi’  come definite dall’art. 6, comma 7, lettera b);
  • b) di importo comunque non superiore a euro 500.000,00;
  • c) regolato a tasso d’interesse pari allo zero per cento;
  • d) di durata non inferiore a tre anni e  non  superiore  a  dieci anni, comprensiva di un periodo di  preammortamento  massimo  di  due anni;
  • e) avente le  caratteristiche  di  credito  privilegiato  secondo quanto previsto dall’art. 9, comma  5,  del  decreto  legislativo  n. 123/1998.

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE

Le agevolazioni  sono  concesse,  con riferimento  agli  specifici  settori   in   cui   operano   le   PMI beneficiarie, nel rispetto dei massimali in termini di  ESL  previsti dal regolamento de minimis, dal regolamento de minimis agricoltura  e dal regolamento de minimis pesca.

  • Ai  fini  del  calcolo  dell’ammontare  delle  agevolazioni,  in termini di ESL, si applica la metodologia di cui  alla  comunicazione n. 14/08.
  • Ai fini dell’applicazione dei limiti «de minimis» il settore  in cui  opera  la   PMI   beneficiaria   e’   individuato   sulla   base dell’attivita’  economica  principale  risultante   dal   certificato camerale della PMI beneficiaria.

DOMANDE

Le PMI  beneficiarie  presentano  al  Ministero  le  domande  di finanziamento agevolato.

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